CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 15686 depositata il 28 luglio 2016 – Per quanto concerne il danno per perdita di “chance” di promozione incombe sul singolo dipendente l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo, il nesso di causalità tra l’inadempimento datoriale e il danno, ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenere la qualifica superiore