CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 15688 depositata il 28 luglio 2016 – Il presupposto per l’applicabilità dello sgravio contributivo di cui all’art. 3, commi 5 e 6, della l. 448/1998 è che l’impresa abbia realizzato un incremento occupazionale mediante nuove assunzioni di personale che già risulti iscritto nelle liste di collocamento o di mobilità o fruitore della cassa integrazione guadagni