CORTE DI CASSAZIONE sentenza n. 158 del 8 gennaio 2016
MOBBING – COLLOCAZIONE IN CASSA INTEGRAZIONE O IN FERIE FORZATE – NON SUSSISTE
Non sussiste il mobbing se il datore colloca il dipendente in cassa integrazione o in ferie forzate per un breve periodo di tempo in assenza di una prova esplicita della volontà di emarginare il dipendente o, comunque, di un intento persecutorio. Costituisce mobbing la condotta del datore, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolva, sul piano oggettivo, in sistematici e reiterati abusi, idonei a configurare il cosiddetto terrorismo psicologico, e si caratterizzi, sul piano soggettivo, con la coscienza ed intenzione del datore di lavoro di arrecare danni, di vario tipo ed entità, al dipendente medesimo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Perugia , in riforma della sentenza del Tribunale di Terni, ha rigettato la domanda di C.A., gia’ dipendente della Thissenkrupp Ast spa, volta ad ottenere nei confronti dell’Inail la rendita per malattia professionale da disturbo dell’adattamento con umore depresso a seguito di comportamenti mobbizzanti da parte del datore di lavoro con conseguente riduzione della sua capacita’ lavorativa determinata dal Tribunale nella misura dell’8%. La Corte ha ritenuto insussistente il comportamento mobbizzante del datore di lavoro. In particolare ha escluso che avesse tale carattere la collocazione in cassa integrazione, non relativa ad un solo lavoratore, nonche’ la messa in ferie forzata per un breve periodo ed in assenza di prova di uno scopo persecutorio.
Ha rilevato, inoltre, che lo stato di forzata inattivita’ e senza una collocazione occupazionale dal 18/8/2000 fino al marzo 2001, allorche’ fu adibito al reparto Skinpass e Logistica di Pix con mansioni di addetto a lavori vari, costituiva un atteggiamento avveduto e prudente del datore di lavoro al fine di prevenire ulteriori rischi, stante il numero impressionante di infortuni subiti dal lavoratore ovunque collocato , e non gia’ persecutorio.
La Corte territoriale ha concluso, pertanto, che stante l’assenza di un comportamento mobbizzante del datore di lavoro, doveva escludersi l’esistenza di un nesso di causalita’ tra la patologia accertata ed il rapporto di lavoro.
Avverso la sentenza ricorre il C. con otto motivi.
Resiste l’Inail.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 432, 342 e 346 c.p.c., art. 2909 c.c..
Rileva che con l’atto di appello l’Inail aveva denunciato solo la mancanza di nesso causale tra le condotte del datore di lavoro e la patologia riscontrata nel lavoratore e che dunque erano passati in giudicato i seguenti capi della sentenza del tribunale : “pur essendo stato dichiarato inidoneo alla mansione di osservatore della qualita’ sin dal 18/8/2000 il ricorrente rimase senza collocazione occupazionale ed in uno stato di forzata inattivita’ sino al marzo 2001, quando venne trasferito al reparto Skinpass e logistica di PEX con mansioni di addetto a lavori vari ..Inoltre il C. venne posto in ferie forzate dal 28/9/01 al 14/10/01 ed in Cassa integrazioni guadagni dal 15/10/01 al 31/12/01. Correttamente percio’ afferma il CTU che nelle azioni aziendali sono ravvisabili i requisiti atti a classificarli come elementi di costrittivita’: la durata non circoscritta ad un singolo episodio, ma distribuita in un arco di tempo, la ripetitivita’ e la reiterazione”.
Il motivo difetta di autosufficienza non avendo il ricorrente riportato il contenuto dell’atto di appello al fine di consentire a questa Corte di valutare la fondatezza di quanto esposto. Le censure risultano, infatti, del tutto generiche prive dell’esposizione degli argomenti contenuti nell’atto di appello dell’Inail che consentano di ravvisare l’acquiescenza dell’Istituto, denunciata dal ricorrente, agli accertamenti eseguiti dal Tribunale ed alle valutazioni da quest’ultimo effettuate circa la sussistenza di comportamenti mobbizzanti del datore di lavoro negli episodi esposti.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., art. 115 c.p.c., artt. 2697, 2087 e 1175 c.c..
Lamenta la mancata complessiva valutazione da parte della Corte degli elementi mobbizzanti denunciati da cui invece emergeva l’univoco disegno datoriale di estromettere il lavoratore: la Corte aveva invece isolato i singoli episodi in violazione delle norme disciplinanti la presunzione e risolvendosi in una lacuna del procedimento logico.
Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione al motivo precedente. La censura e’ infondata. La Corte di merito infatti, e’ ben consapevole della necessita’ di esaminare i fatti denunciati anche nel loro complesso, come dimostra nel richiamare in diritto i principi caratterizzanti il mobbing e tra questi, in particolare, il ripetersi di atti idonei a ledere e la loro protrazione nel tempo. La Corte, quindi, in applicazione di detti principi e dopo aver esaminato i fatti denunciati ha concluso per l’insussistenza del mobbing.
Con il quarto motivo, il quinto motivo ed il sesto motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in quanto la Corte d’appello non aveva considerato alcune circostanze, non contestate da controparte, che, se valutate, avrebbero determinato una diversa decisione. In particolare, secondo il ricorrente, la Corte non aveva considerato che al ricorrente era stato impedito di accedere in fabbrica a causa della smagnetizzazione del cartellino; che il C. fu sottoposto a sanzione disciplinare per aver collaborato con la quarta squadra da cui era , secondo il datore di lavoro, stato escluso; che a causa della dequalificazione non aveva conseguito il premio di produttivita’ (quarto motivo). La Corte territoriale, inoltre, aveva totalmente trascurato la CTU svolta in primo grado che aveva affermato il collegamento tra le patologie riscontrate e le condotte mobbizzanti (quinto motivo). Infine, denuncia una motivazione solo apparente circa la CIG dal 27/11/01 al 31/12/2001, poiche’ vi era stato posto solo il ricorrente, mentre la CIG dal 15/10/01 al 31/10/01 era stata disposta quando era in malattia per impedirgli di prendere l’indennita’; in ordine all’imposizione coattiva delle ferie che era del tutto ingiustificata; circa la forzata inattivita’ sebbene esistessero numerose attivita’ cui il ricorrente avrebbe potuto essere addetto come dimostrato dal fatto che nel 2001 era stato assegnato al reparto Skin pass con mansioni di addetto a mansioni varie (sesto motivo).
Con il settimo motivo denuncia violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., anche in combinato disposto con gli artt. 2043; 2103, 2087 e 1175 c.c.. Deduce che spettava all’Inail provare la legittimita’ degli atti compiuti mentre per il ricorrente era sufficiente allegare i fatti generatori del diritto.
Con l’ottavo motivo denuncia la totale contraddittorieta’ ed illogicita’ della motivazione per avere da un lato affermato la necessaria valutazione unitaria degli episodi e la loro protrazione nel tempo, e dall’altro lato proceduto ad un esame frazionato degli episodi.
Le censure, congiuntamente esaminate stante la loro connessione, sono infondate. La sentenza impugnata appare adeguatamente motivata, priva di difetti logici o contraddizioni, oltre che immune da errori di diritto, circa l’affermata esclusione di un comportamento cosiddetto mobbizzante del datore di lavoro.
Per quanto attiene alle censure di vizio di motivazione o di motivazione insufficiente deve rilevarsi che – come questa Corte ha piu’ volte affermato – la denuncia di un vizio di motivazione in fatto della sentenza, impugnata con ricorso per Cassazione (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) – vizio nel quale si traduce anche la mancata ammissione di un mezzo istruttorio, nonche’ l’omessa od erronea valutazione di alcune risultanze probatorie – non conferisce al giudice di legittimita’ il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi’ soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, le argomentazioni – svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l’accertamento dei fatti, all’esito della insindacabile selezione e valutazione delle fonti del proprio convincimento – con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e puo’ ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti, ne’, comunque, una diversa valutazione dei medesimi fatti. Nella specie la Corte ha esaminato i fatti ritenuti rilevanti ai fini dell’accertamento del mobbing escludendo con motivazione in fatto, che va esente dalle critiche denunciate, che potessero essere ravvisate le caratteristiche del mobbing. La Corte di appello ha dato conto delle fonti del proprio convincimento ed ha argomentato in modo logicamente congruo; a fronte di cio’, il ricorso si limita ad opporre un’altra soluzione interpretativa, basata su una diversa ricostruzione fattuale, all’evidenza inammissibile.
Deve rammentarsi che costituisce mobbing la condotta del datore di lavoro, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolva, sul piano oggettivo, in sistematici e reiterati abusi, idonei a configurare il cosiddetto terrorismo psicologico, e si caratterizzi, sul piano soggettivo, con la coscienza ed intenzione del datore di lavoro di arrecare danni – di vario tipo ed entita’ – al dipendente medesimo. (cfr Cass. 18836/1013; 17698/2014). Come adeguatamente motivato dalla Corte territoriale, non ricorrono gli estremi della condotta mobbizzante con riferimento alla collocazione del C. in CIG o in ferie o l’inattivita’ protrattasi per un certo periodo di tempo attesa l’assenza della prova di una esplicita volonta’ del datore di lavoro di emarginare il dipendente in vista di una sua espulsione dal contesto lavorativo o, comunque, di un intento persecutorio.
Va osservato, peraltro, con riferimento agli episodi denunciati che il ricorso difetta di autosufficienza poiche’ il ricorrente omette di esporre il contenuto del ricorso in primo grado nonche’ il contenuto di quello d’appello al fine di consentire a questa Corte di valutare come gli episodi denunciati costituissero effettivamente manifestazione di intento persecutorio, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, e, comunque la loro decisivita’.
Deve, altresi’, rilevarsi che appare privo di rilievo il mancato richiamo nella sentenza alle conclusioni del CTU atteso che non spetta al consulente l’accertamento dei fatti qualificabili come mobbing.
Infine, con riferimento all’ottavo motivo si richiama quanto affermato con riferimento al secondo e terzo motivo, ed in relazione al settimo motivo deve rilevarsi che ,pur attraverso la formale denuncia della violazione di diverse disposizioni codicistiche, la censura risulta sostanzialmente intesa a sollecitare una rivisitazione del quadro probatorio, inibita a questa Corte in presenza di una congrua e non illogica valutazione dello stesso da parte del giudice di merito. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente a pagare le spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
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