CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 15991 depositata il 1° agosto 2016 – Non sussiste il presupposto dell’azione di impugnativa del licenziamento, in quanto il rapporto di lavoro non è subordinato, ossia non è presente l’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, che è rappresentato dall’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro