CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 16176 depositata il 3 agosto 2016

TARSU – ATTIVITA’ RICETTIVA – TARIFFE – AUMENTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 27 settembre  2011  la  Commissione  tributaria regionale della Toscana, Sez.  Staccata  di  Livorno,  respingeva l’appello proposto  da  C.F.  avverso  la  sentenza  sfavorevole   della   Commissione tributaria provinciale di Livorno del 7 maggio 2010, pronunciata sul ricorso proposto dal contribuente avverso  avviso  di  accertamento  del  Comune  di Bibbona per maggiore imposta Tarsu relativa agli anni 2004-2008.  Con  detto avviso di accertamento l’ente impositore aveva contestato al contribuente di aver inserito i propri immobili nella categoria delle  “abitazioni  private” anzichè in quella dovuta di  “alberghi,  affittacamere,  collegi,  convitti, bar, ristoranti, pizzerie”.

A fondamento della decisione, la Commissione regionale osservava che:

– la scelta del contribuente di qualificare i propri immobili,  adibiti  a residence,  come  abitazioni  private  era  stata  effettuata  in  palese  e consapevole violazione del regolamento comunale, che invece includeva  nello stesso gruppo le attività alberghiere e quelle di ristorazione;

– il legislatore, nel concedere ai Comuni, attraverso  la  previsione  del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68 il necessario  potere  regolamentare,  aveva posto limiti alla discrezionalità delle norme secondarie, in particolare per quel  che  concerne  la  classificazione  delle   categorie   ed   eventuali sottocategorie di locali ed  aree  con  omogenea  potenzialità  di  rifiuti, indicando  però  solo  in  via  di  massima  i  gruppi  di  attività o di utilizzazione ai fini della determinazione comparativa delle tariffe,  senza  vincolare i Comuni ad applicare tariffe necessariamente differenziate tra  i gruppi  indicati,  rientrando  così  nella  discrezionalità  dei  Comuni  la equiparazione, ai fini della tariffa da applicare, di uno o  più  gruppi  di attività indicati;

– il Comune  di  Bibbona,  includendo  nello  stesso  gruppo  le  attività alberghiere e quelle di ristorazione, aveva compiuto una scelta, che, se non necessariamente condivisibile, non era censurabile sotto  il  profilo  della conformità alle disposizioni di legge;

– quanto all’asserito difetto di motivazione dell’avviso di  accertamento, doveva ritenersi  che,  se  l’avviso  indicava  chiaramente  la   categoria regolamentare a cui  apparteneva  l’immobile,  non  era  necessario  addurre specifiche motivazioni relative alla individuazione della categoria,  mentre alla commissione non era consentito entrare nel  merito  del  regolamento  e delle sue singole norme.

Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione il contribuente, sulla  base di  due  motivi  e  memoria,  a  cui  resiste  il  Comune  di  Bibbona   con controricorso illustrato con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione del  D.Lgs.  n.  507 del 1993, artt. 68 e 69 e dell’art. 12 preleggi,  deducendo  che  il  Comune impositore aveva errato nell’aver assimilato a una vera e  propria  attività alberghiera quella da lui  svolta,  che  consisteva  invece  nella  semplice locazione di appartamenti, e nell’aver assoggettato alla  medesima  aliquota Tarsu,  all’interno  di  un’unica  categoria,  alberghi,   comprensivi   dei residence per assimilazione, e bar, ristoranti e pizzerie, in violazione del criterio di omogenea potenzialità di rifiuti.

Con il secondo  motivo  si  denuncia  vizio  di  omessa,  insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la  Commissione tributaria regionale affermato, senza darne spiegazione, che il  Comune  di  Bibbona,  includendo nello stesso gruppo le attività alberghiere e quelle di ristorazione, aveva compiuto una scelta non censurabile sotto il profilo della  conformità  alle disposizioni di legge, anche se ritenuta dallo stesso giudice di appello, con argomentazione contraddittoria,  non  necessariamente   condivisibile.

Deduce altresì il ricorrente che il giudice di appello non avrebbe chiaramente motivato la propria affermazione, secondo cui la scelta del contribuente  di inserire i propri immobili nella categoria delle civili  abitazioni  sarebbe avvenuta in  palese  violazione  del  regolamento  comunale  e  degli  altri deliberati adottati dal Comune in materia di Tarsu.

I due motivi,  che  possono  essere  esaminati  congiuntamente  in  quanto attinenti a questioni strettamente connesse, non sono fondati.

A) Quanto all’ erronea assimilazione all’attività alberghiera  di  quella svolta dal C., asseritamente consistita, invece, nella semplice locazione di appartamenti, la doglianza è inammissibile, sostanziandosi in una censura di fatto non deducibile in sede di giudizio di legittimità, per giunta smentita dalle risultanze processuali, in quanto lo stesso ricorrente ha dedotto nel ricorso per cassazione che la società gestisce a fini turistico-ricettivi alcuni appartamenti in (OMISSIS) (v. f. 2  del  ricorso),  fornendo  servizi agli ospiti del residence,  quali  una  lavabiancheria  a  gettone  e  altri genericamente considerati come produttivi di rifiuti in misura  similare a una tipica attività alberghiera, ma non specificamente indicati,  così implicitamente riconoscendo di non limitarsi a svolgere un’attività di  mera locazione di semplici unità abitative.

B) Quanto alla censura rivolta alla sentenza di appello per non  avere  la Commissione regionale  ritenuto  il  mancato  rispetto  da  parte  dell’ente impositore,  nell’applicazione  della  Tarsu,  del criterio di omogenea potenzialità di rifiuti, deve condividersi e  ribadirsi  l’orientamento  già espresso da questa Corte, nel senso che “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU),  è legittima la delibera comunale  di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui  la  categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un  esercizio  alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce  infatti  un  dato  di comune esperienza, emergente da un esame  comparato  dei  regolamenti  comunali in materia,  ed  assunto  quale  criterio  di  classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5 febbraio 1997,  n.  22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attività, il quale può eventualmente dar luogo all’applicazione di  speciali  riduzioni  d’imposta, rimesse  alla  discrezionalità  dell’ente  impositore;  i  rapporti  tra  le tariffe, indicati dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2, tra gli elementi di  riscontro  della  legittimità  della  delibera, non  va d’altronde riferito alla differenza tra  le  tariffe  applicate  a  ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le  tariffe  ed  i  costi  del servizio discriminati in base alla loro  classificazione  economica”  (Cass. 2007/5722; conf. Cass. 2010/302; Cass. 2012/12859).

C) Il vizio di motivazione dedotto è inammissibile sotto diversi  profili.

In primo luogo, deve ritenersi che, in tema di ricorso  per  cassazione, la denunzia di omessa motivazione, formulata congiuntamente con la denunzia  di motivazione  insufficiente  o  contraddittoria,  è  affetta da insanabile contrasto logico, non potendo il primo  di  tali  vizi  coesistere con gli altri, in quanto, come  desumibile  dalla  formulazione  alternativa  e  non congiuntiva delle ipotesi in questione  contemplate  nell’art.  360  c.p.c., comma 1, n. 5, una motivazione  mancante  non  può  essere  insufficiente  o contraddittoria, mentre l’insufficienza e la contraddittorietà presuppongono che una motivazione, della quale  appunto  ci  si  duole,  risulti comunque formulata (Cass. 2004/1317; Cass. 2011/7575). Invero l’esposizione diretta e cumulativa delle  questioni  concernenti  l’apprezzamento  delle  risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità  il  compito  di  isolare  le   singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle  ad  uno  dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice  di legittimità il compito di dare forma e contenuto  giuridici  alle  doglianze del ricorrente, al fine  di  decidere  successivamente  su  di  esse  (Cass. 2011/19443).

Inoltre  il  vizio  di  motivazione  prospettato  cade  su  una questione di mero diritto (l’aver ritenuto la conformità a  disposizioni  di legge della inclusione nel medesimo gruppo delle attività alberghiere  e  di quelle di ristorazione) e non su una questione di fatto, laddove il vizio di motivazione, denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ex art.  360 c.p.c., n. 5 può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della  controversia, non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche, giacché – ove  il giudice del merito abbia correttamente deciso  le  questioni  di  diritto sottoposte al suo  esame,  sia  pure  senza  fornire  alcuna  motivazione  o fornendo una motivazione inadeguata, illogica o contraddittoria –  la  Corte di Cassazione, nell’esercizio del potere correttivo  attribuitole  dall’art. 384 c.p.c., comma 2, deve limitarsi a sostituire, integrare  o  emendare  la motivazione della sentenza  impugnata  (Cass.  S.U.,  2008/28054).  Inoltre, l’art. 360 c.p.c., comma  1,  n.  5,  nella  formulazione  risultante  dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40,  prevede l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, come  riferita  ad  “un  fatto controverso e decisivo per il giudizio” ossia ad un  preciso  accadimento  o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non  assimilabile in alcun modo a “questioni”  o  “argomentazioni”  che,  pertanto,  risultano irrilevanti, con conseguente  inammissibilità  delle  censure  irritualmente formulate (Cass. 2014/21152).

La  doglianza  è  comunque  anche  infondata,  in  quanto  la  Commissione tributaria regionale ha congruamente ed esaurientemente motivato la  propria affermazione, rilevando che il D.Lgs. n. 507 del 1993,  art.  68,  comma  2, anche se ha indicato gruppi di  attività,  non  ha  vincolato  i  Comuni  ad applicare tariffe necessariamente differenziate tra i gruppi  indicati,  con la conseguenza che rientra nella discrezionalità   dei Comuni la equiparazione, ai fini della tariffa da applicare, di uno o  più  gruppi  di attività individuati dal citato secondo comma. Non è neppure  dato  cogliere la dedotta contraddittorietà della motivazione, in quanto l’affermazione ch la scelta del Comune può non essere necessariamente condivisibile attiene al merito della compiuta scelta discrezionale, mentre l’affermazione della  sua incensurabilità attiene al diverso profilo  della  conformità  della  scelta stessa alle disposizioni di legge.

Palesemente infondata risulta infine la censura di vizio della motivazione in ordine all’affermazione del giudice di appello, secondo cui la scelta del contribuente di inserire i propri  immobili  nella  categoria  delle  civili abitazioni sarebbe avvenuta in palese violazione del regolamento comunale  e degli altri deliberati adottati dal Comune in materia di Tarsu.  Il  giudice di appello ha  infatti chiaramente  e  condivisibilmente  premesso a tale argomentazione la constatazione che il contribuente  scelse  di  inserire  i propri immobili, adibiti a residence, in una categoria, quella delle  civili abitazioni, a cui non appartenevano.

Il ricorso va pertanto rigettato e le  spese  processuali,  da  liquidarsi  come in motivazione, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e  condanna  il  ricorrente  al  pagamento  in favore del Comune di Bibbona delle spese processuali, che  si  liquidano  in complessivi Euro  2.000,00  per  onorari,  oltre  al  rimborso  delle  spese forfetarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.