CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 16484 depositata il 5 agosto 2016
ICI – VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI DICHIARAZIONE ICI E IMU
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l’impugnata sentenza n. 26/02/11 depositata il 7 marzo 2011 la Commissione Tributaria Regionale del Molise, pronunciando sull’appello proposto da S.C. e S.A., in parziale riforma della decisione n. 154/01/06 della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, pur confermando il rigetto del ricorso dei contribuenti avverso gli avvisi n. 246/A n. 245/A ICI 1998 1999 n. 248/A n. 247/A 1998 1999 notificati dal Comune di Montenero di Bisaccia in relazione a immobili mai dichiarati “di cui erano proprietari”, annullava le sanzioni per la duplice ragione che “il Comune non aveva motivato sulle sanzioni” e che la dichiarazione era dovuta unicamente “al momento dell’istituzione dell’imposta, poichè per gli anni successivi valeva soltanto il pagamento dell’imposta”.
Contro la Sentenza della CTR, il Comune proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Gli intimati contribuenti non si costituivano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia”, il Comune sosteneva che l’irrogazione delle sanzioni era stata motivata in quanto nell’impugnato avviso erano state espressamente indicate sia la violazione consistente nella “omissione della presentazione della denuncia”, sia la disposizione che la sanzionava e che la CTR non aveva in alcun modo spiegato la contraria statuizione e che quest’ultima era anche da giudicarsi contraddittoria rispetto all’affermazione contenuta in sentenza secondo cui con l’impugnato avviso il Comune aveva contestato l’omissione della dichiarazione in relazione alla quale era stata applicata la sanzione.
Il motivo è fondato.
In effetti la giurisprudenza di questa Corte è nel senso che l’irrogazione delle sanzioni, quando sia contestuale all’accertamento d’imposta, deve reputarsi motivata allorchè la pretesa fiscale viene definita nei suoi elementi essenziali e viene precisata la conseguente sanzione (Cass. sez. trib. n. 9774 del 2010; Cass. n. 14485 del 2003), cosicchè la CTR è incorsa nel denunciato vizio motivazionale per non aver in alcun modo evidenziato il percorso logico che l’ha condotta alla impugnata statuizione e inoltre perchè la detta statuizione appare contraddittoria rispetto all’affermazione secondo cui l’impugnato avviso era stato notificato a seguito dell’accertamento della omessa dichiarazione ai fini ICI degli “immobili”.
2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 10 e 14”, il Comune lamentava che la CTR avesse errato nel ritenere che la sanzione per l’omessa dichiarazione dovesse applicarsi solo con riferimento “al momento dell’istituzione dell’imposta” e non anche con riguardo agli anni successivi.
Il motivo è fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte, che ha già avuto occasione di chiarire che “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo, posto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 10, comma 4 di denunciare il possesso ovvero di dichiarare il valore degli immobili incidente sulla determinazione dell’imposta, non cessa allo scadere del termine fissato dal legislatore con riferimento all'”inizio” del possesso ma permane finchè la dichiarazione (o la denuncia di variazione) non sia presentata, e l’inosservanza determina, per ciascun anno di imposta, un’autonoma violazione punibile ai sensi del comma 1 dell’art. 14 dello stesso decreto e ciò perchè la violazione dell’obbligo di denuncia non ha natura istantanea e non si esaurisce con la mera violazione del primo termine dettato a tal fine per la dichiarazione; ne consegue che, ove detta dichiarazione (o denuncia) sia stata omessa in relazione ad una annualità di imposta, detto obbligo non viene meno in relazione alla annualità successiva, sicchè la sanzione può essere evitata solo con la presentazione di una denuncia valida anche ai fini della annualità considerata” (Cass. sez. trib. n. 21686 del 2010; Cass. sez. trib. n. 8849 del 2010).
3. Alla cassazione della sentenza deve seguire il giudizio di rinvio, per l’accertamento degli ulteriori fatti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Molise che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare le spese di ogni fase e grado.
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