CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 16618 depositata il 8 agosto 2016

FALLIMENTO – EFFETTI SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI – AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE – ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE – PEGNO DI SALDO ATTIVO DI CONTO CORRENTE BANCARIO – CONFIGURABILITÀ COME PEGNO IRREGOLARE – CONDIZIONI – ESCUSSIONE DEL PEGNO – CONSEGUENZE IN TEMA DI REVOCATORIA FALLIMENTARE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La curatela del fallimento di E.s.r.l., dichiarato con sentenza in data 11-4-2002, conveniva la Banca nazionale del lavoro (hinc solo Bnl) dinanzi al tribunale di Teramo.

Formulava, da un lato, una domanda tesa a sentir dichiarare l’inefficacia di un pagamento di Lire 203.047.980 incamerato il 19/7/2001 mediante l’escussione di un pegno sul saldo attivo di un conto corrente, se del caso previa declaratoria di nullita’ della garanzia, e, dall’altro, una domanda tesa a sentir dichiarare inefficace, ai sensi della L. Fall., art. 65, o in subordine revocare ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, un pagamento di lire 400.000.000, incamerato in data 4-5 ottobre 2000 e destinato alla estinzione di un fido. Assumeva difatti che il primo atto dovevasi ritenere nullo ai sensi dell’art. 2487 c.c., comma 3, e comunque revocabile in base L. Fall., art. 67, comma 2, avendo la banca escusso la garanzia pignoratizia non a fronte dello specifico e determinato credito per il quale era stata concessa (derivante da fideiussione in favore di terzi partecipanti a una joint venture), ma in considerazione della perdurante insolvenza della societa’ poi fallita, cosi’ da sostanziare un pagamento di debito liquido ed esigibile compiuto nell’anno anteriore al fallimento; e che il secondo atto aveva costituito un pagamento di debito non ancora scaduto effettuato nel biennio anteriore al fallimento ovvero, alternativamente, un pagamento con mezzo anormale compiuto nel medesimo periodo.

Nella resistenza della Bnl, l’adito tribunale di Teramo rigettava le domande sostenendo che l’escussione del pegno non era qualificabile come pagamento revocabile, essendo la banca divenuta, sin dalla costituzione, proprietaria delle somme date in pegno ai sensi dell’art. 1851 c.c., con conseguente possibilita’ di compensazione L. Fall., ex art. 56, col credito da essa vantato nei confronti della correntista; mentre l’ulteriore pagamento non era a sua volta revocabile in quanto relativo a un conto affidato per somma corrispondente.

Proponeva appello la curatela.

La corte d’appello di Ancona, con sentenza in data 14-3-2012, accoglieva il gravame.

In ordine al primo pagamento evidenziava che mediante la costituzione di pegno non era stato concesso alla banca il potere di disporre delle somme date in garanzia, sicche’ la fattispecie non poteva essere qualificata come pegno irregolare; conseguentemente, non potendo operare la compensazione ai sensi L. Fall., art. 56, la rimessa era da considerare soggetta a revocatoria fallimentare; la clausola n. 3 della scrittura di pegno, concernendo l’estensione della garanzia ad altri crediti, doveva peraltro essere dichiarata altresi’ nulla per violazione dell’art. 2787 c.c., comma 3, non essendo stato sufficientemente indicato il credito garantito; la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del creditore era da considerare provata dalla esistenza di numerosi protesti e dalla previa revoca delle linee di fido e dell’autorizzazione a emettere assegni, oltre che dalle procedure esecutive in corso per importi anche rilevanti, dalla chiusura dei conti correnti e dai piani di rientro gia’ approntati con altre banche; del resto proprio all’insolvenza aveva fatto riferimento la Bnl nella lettera con cui aveva comunicato 1′ avvenuta escussione della garanzia.

Quanto al restante pagamento di Lire 400.000.000, la corte d’appello ne dichiarava l’inefficacia ai sensi L. Fall., art. 65, non essendo il relativo credito scaduto al momento del fallimento.

Per la cassazione della sentenza, notificata il 20-4-2012, la Bnl ha proposto ricorso sorretto da quattro motivi.

La curatela fallimentare ha replicato con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Col primo mezzo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione L. Fall., art. 56, artt. 151 e 1834 c.c., art. 1362 c.c., e seg. oltre che omessa o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, censura la sentenza per non aver considerato che l’avvenuta costituzione del pegno in favore della stessa banca depositaria era circostanza idonea a configurare come irregolare il pegno medesimo, con passaggio automatico del denaro in proprieta’ della banca. Censura inoltre la sentenza per non aver dato risalto, nell’interpretazione del contratto, alla previsione dell’art. 3, relativa all’estensione della garanzia ai crediti vantati dalla banca, giacche’ tale estensione avrebbe dovuto esser considerata come attestativa della volonta’ di conferire anche il potere dispositivo.

Col secondo mezzo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2787 c.c., e il vizio di motivazione, avendo la corte d’appello ritenuto la nullita’ parziale del contratto di pegno senza considerare che nel citato art. 3 era stato indicato il credito garantito, mediante l’esplicito riferimento al saldo passivo di conto corrente. Per quanto tale indicazione non fosse stata completata con l’indicazione del numero di conto e dell’importo, la determinabilita’ del credito avrebbe dovuto essere valutata in base a elementi esterni alla scrittura, ovvero alla esistenza dello scoperto sul conto corrente n. (OMISSIS) in essere presso la medesima dipendenza della banca.

Col terzo mezzo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., e il vizio di motivazione a proposito della esistenza della scientia decoctionis, essendosi fatta menzione di elementi insufficienti allo scopo. I protesti sarebbero stati pubblicati dopo l’escussione della garanzia; le procedure esecutive sarebbero state solo mobiliari, e quindi non interessate da pubblicita’; le revoche di affidamenti erano relative a istituti terzi. Ne’ la corte d’appello aveva valutato i numerosi elementi di segno contrario rappresentati dalla inesistenza di segnalazioni alla centrale dei rischi, di istante di fallimento, di procedure esecutive immobiliari, di procedure di ingiunzione, di iscrizioni ipotecarie e di notizie di stampa indicative di un eventuale dissesto. E ancora non aveva valutato la circostanza che, dopo la levata del primo protesto, in data 14-9-2000, la fallita aveva ottenuto il consistente finanziamento della Banca popolare di Ancona.

Infine col quarto motivo viene dedotta la violazione L. Fall., art. 65, art. 2697 c.c., oltre che il vizio di motivazione, a proposito del capo della sentenza concernente l’inefficacia del pagamento di lire 400.000.000, atteso che la rimessa, essendo confluita su conto (il n. (OMISSIS)) affidato per eguale somma, non potevasi considerare di carattere solutorio ne’ concretizzare un pagamento scaduto il giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente.

In relazione al primo motivo di ricorso giova rammentare innanzi tutto in cosa si sostanzia il pegno irregolare.

Caratteristica essenziale del pegno irregolare e’ che oggetto del pegno sia un bene (o una pluralita’ di beni) considerato fungibile per natura o per il quale sia stata conferita al creditore la facolta’ di disposizione. Con la conseguenza che la proprieta’ del bene dato in pegno, invece di rimanere, come di regola, in capo al datore del pegno, passa immediatamente al creditore pignoratizio.

Per tale ragione il creditore, se, da un lato, subisce tutte le oscillazioni di valore del bene oggetto del pegno, dall’altro non ha piu’ l’obbligo di custodia, ne’ deve i frutti, ma puo’ liberamente, appunto, disporre di quel bene salvo l’obbligo di restituire il tantundem alla scadenza convenuta (cfr. tra le tante Sez. 1 n. 2456/08, n. 5111-03).

Sempre per tale ragione comunemente si insegna che il pegno irregolare sfugge al divieto di patto commissorio, giacche’ la proprieta’ del bene e’ acquisita al creditore non a causa del mancato pagamento del debito ma a causa della fungibilita’ dell’oggetto o della attribuzione della facolta’ di disporre.

Nel caso di specie, la corte d’appello ha osservato che in nessun punto della scrittura di pegno era stato concesso alla banca il potere di disporre delle somme portate dal saldo concesso in garanzia, donde la fattispecie non poteva essere inquadrata in quella del pegno irregolare. E occorre sottolineare che una simile affermazione – di pieno merito – e’ coerente con quanto e’ possibile constatare in base al ricorso, nel cui ambito il testo della scrittura e’ riportato. Si evince, difatti, che il pegno era stato costituito sul “saldo di Lire 200.000.000 oltre interessi maturati e maturandi, derivante da: conto corrente n. (OMISSIS) in essere presso di voi ed intestato a mio/nostro nome (..)” a garanzia di ogni credito accordato in pendenza del fido “per rilascio di fideiussione fav. Partecipanti tunisini J.V.M. per l’importo di Lire 1.100.000.000”.

3. – La tesi della banca ricorrente e’ tuttavia questa: che il pegno di saldo attivo di conto corrente si configurerebbe come pegno del denaro quando sia stato costituito in favore della stessa banca depositaria, cosicche’, attesa la sua natura, il bene (il denaro) passerebbe automaticamente in proprieta’ della banca.

Inoltre, e comunque, in base all’art. 3 della scrittura medesima, il pegno era stato “altresi’ costituito a garanzia di ogni credito, anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale, gia’ in essere o che dovesse sorgere a favore della banca verso il debitore rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualsiasi altra operazione bancaria (..)”; e tale circostanza – vale a dire la prevista estensione della garanzia ai crediti vantati dalla banca – avrebbe dovuto essere considerata alla stregua di un chiaro indice della volonta’ delle parti di conferire la facolta’ di disposizione delle somme date in garanzia.

Sennonche’ la tesi suddetta, consegnata al primo motivo di ricorso, non ha fondamento.

La ricorrente muove da un postulato erroneo, giacche’ se fosse vero che la costituzione in pegno di un saldo di conto corrente equivalesse a costituire in pegno il denaro in se’ e per se’ neppure sarebbe necessario porsi il problema della attribuzione della facolta’ di disposizione. Difatti il pegno sarebbe irregolare in virtu’ della natura del denaro, bene fungibile per eccellenza (v. art. 2803 c.c.).

Viceversa l’affermazione secondo cui il pegno del saldo attivo di un conto corrente equivale a pegno del denaro tradisce una forzatura in ordine al concetto di saldo e alla previsione dell’art. 1834 c.c., che non si applica ai depositi regolati in conto corrente.

Conto corrente bancario suppone semplicemente l’annotazione in conto di operazioni derivanti da rimesse, con ovvia esclusione, rispetto al conto corrente ordinario, del requisito di reciprocita’ quanto alla banca. La quale, eseguendo semplicemente gli ordini impartiti dal correntista, espleta sostanzialmente, come si dice, un servizio di cassa.

Poiche’ la disponibilita’ del conto e’ sempre destinata a variare in base ai successivi versamenti e prelievi, la conseguenza e’ che i singoli accreditamenti e addebitamenti si individuano come mere operazioni contabili, vale a dire come annotazioni in conto di partite di credito o di debito, tali per cui, nel rapporto tra la banca e il cliente, la modificazione giuridica si realizza sempre sul piano della disponibilita’, e quindi del credito che il correntista ha diritto di utilizzare mediante i successivi ordini.

In questo senso il saldo del conto rappresenta cio’ che e’ esigibile dal correntista per la durata del rapporto.

Donde non e’ esso stesso denaro; cosa d’altronde evidente in base alla disciplina del sequestro o del pignoramento del saldo (art. 1830 c.c.), che non comporta lo scioglimento del contratto e non esclude che sul conto continuino a poter essere effettuate rimesse (salva l’inopponibilita’ di quelle comportati diminuzione del saldo).

4. – Consegue che la situazione non differisce, in tal limitato senso, da quel che accade nel caso, certo piu’ semplice e consueto, in cui sia stato costituito in pegno un comune libretto di deposito.

Secondo consolidata giurisprudenza, il pegno di un libretto di deposito bancario costituito a favore della banca depositaria si configura come pegno irregolare solo quando sia conferita espressamente alla banca la facolta’ di disporre del relativo diritto, mentre, nel caso in cui difetti il conferimento di tale facolta’, si rientra nella disciplina del pegno regolare, onde la banca garantita non acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento (con obbligo di riversare o scomputare il relativo ammontare), ma e’ tenuta a restituire il titolo o il documento stesso; con la ulteriore conseguenza che, difettando i presupposti per la compensazione dell’esposizione passiva del cliente con una corrispondente obbligazione pecuniaria della banca, la costituzione del pegno rientra nell’ambito di applicazione L. Fall., art. 67, ed e’ pertanto assoggettabile a revocatoria fallimentare (v. Sez. 1^ n. 5845-00 nonche’, per varie applicazioni, Sez. 1 – n. 379408, n. 14067-08, n. 7563-11).

Riprendendo il concetto, anche laddove il pegno abbia ad oggetto il saldo di un conto corrente bancario, cio’ che rileva – ai fini della qualificazione del pegno come irregolare – e’ la facolta’ di disposizione del saldo immediatamente attribuita alla banca, perche’ solo in quel caso e’ possibile affermare che la banca abbia acquisito la somma esigibile in base al saldo.

La corte d’appello ha escluso che una simile attribuzione vi fosse stata, e l’assunto – oltre tutto confortato dalla trasposizione in ricorso del testo della scrittura corrisponde a un accertamento di fatto in questa sede non sindacabile.

Sterile, oltre che priva di fondamento, e’ invero la critica della Bnl a proposito dell’omessa considerazione della previsione ex art. 3 della scrittura, siccome asseritamente indicativa della volonta’ delle parti di conferire alla banca la facolta’ di disporre delle somme rappresentate dal saldo.

Anche a voler sorvolare sul non essere indicato, nel motivo di ricorso, perche’ l’estensione della garanzia a crediti diversi, vantati dalla banca, avrebbe dovuto sorreggere l’affermata inferenza, con conseguente difetto di specificita’ della censura, vi e’ che la stessa si risolve, quanto al contratto, in un tentativo di rivisitazione del risultato interpretativo in se’ e per se’ considerato, notoriamente inammissibile in sede di legittimita’ (v. ex aliis Sez. 3 n. 7500-07; n. 4085-01; cfr. pure Sez. 3 n. 24539-09).

5. – Il rigetto del primo motivo assorbe la rilevanza della questione posta col secondo, in cio’ correggendosi anche la motivazione della sentenza d’appello.

Data la accertata natura regolare del pegno, non e’ piu’ rilevante discorrere, in vista della revocatoria fallimentare dell’incameramento della somma conseguente all’escussione, della validita’ della clausola n. 3 del contratto.

6. – Il terzo motivo e’ infondato, ove non inammissibile. Ci si duole della ravvisata esistenza dell’elemento soggettivo della scientia decoctionis.

Tuttavia e’ risolutivo osservare che la critica della ricorrente non tiene conto della specifica affermazione della corte territoriale – da sola sufficiente a sorreggere la decisione – per cui “nella lettera con cui si comunicava l’escussione del pegno” la stessa banca aveva fatto “riferimento in modo espresso all’insolvenza della societa’”.

Tale rilievo non e’ stato oggetto di censura e vale ad ancorare la valutazione della scientia a un fatto certo.

7. – Il quarto motivo e’ in parte inammissibile e in parte infondato.

La questione attiene al versamento di Lire 400.000.000 avvenuto sul conto della societa’ e incamerato dalla banca.

La corte d’appello ne ha ritenuto l’inefficacia verso i creditori ai sensi L. Fall., art. 65, della mentre la banca persiste nell’affermare che la rimessa era avvenuta su conto corrente (il n. (OMISSIS)) affidato per importo corrispondente. Sicche’, attesa la situazione di conto affidato, la rimessa non avrebbe potuto esser considerata ne’ alla stregua di pagamento di un credito scaduto il di’ della dichiarazione di fallimento o posteriormente, ne’ alla stregua di rimessa avente carattere solutorio.

8. – Puo’ osservarsi che dalla motivazione della sentenza si evince che la Bnl aveva concesso un fido per anticipo su un residuo contributo in conto gestione, chiesto dalla societa’ ai sensi della L. n. 44 del 1986, a fronte di investimenti compresi nell’ambito di applicazione della citata legge.

Il corrispondente debito restitutorio della societa’ nei confronti della banca era quindi legato alla (e sarebbe scaduto nella) data di ottenimento del contributo statale.

Altro istituto di credito (la B.p.d.A.) aveva erogato a sua volta alla fallita un finanziamento di Lire 500.000.000, e inviato la somma con bonifico sul conto corrente ordinario (il n. (OMISSIS)) acceso presso la Bnl.

Codesta aveva invece – secondo la ricostruzione della corte d’appello – destinato unilateralmente la maggior parte della somma, appunto lire 400.000.000, all’altro conto (il cd. conto sovvenzione n. (OMISSIS)), in azzeramento della esposizione capitale portate da quel conto a fronte della specifica linea di fido di pari importo.

La corte d’appello ha osservato che la societa’ era tenuta al rimborso delle somme relative al finanziamento ex L. n. 44 del 1986, solo al momento dell’incasso del contributo statale, mentre la Bnl aveva indirizzato il bonifico al ripiano di tale finanziamento in un momento anteriore, con conseguente oggettiva anticipazione rispetto alla data di scadenza del debito.

9. – Chiarissima essendo in questo senso la ratio decidendi, occorre dire che l’attuale motivo di doglianza e’ inammissibile nella parte in cui, sostenendo la non rispondenza al vero del fatto che la somma era stata fatta confluire sul citato conto sovvenzione per unilaterale iniziativa della banca, si risolve direttamente in una censura in fatto.

E’ invece infondato, il motivo, nella parte afferente l’assunta violazione in iure.

Non e’ censurata la premessa del ragionamento secondo cui la societa’ era tenuta al rimborso delle somme relative al finanziamento correlato alla L. n. 44 del 1986, solo al momento dell’incasso del relativo contributo statale.

E tale premessa, del resto, risulta correttamente tratta dal legame esistente tra l’anticipazione e la funzione del contributo.

Ne segue che e’ altresi’ corretta l’inferenza del giudice a quo, atteso che, non avendo la societa’ ricevuto il contributo statale, la rimessa incamerata dalla Bnl era inquadrabile proprio della L. Fall., art. 65, a norma del quale sono privi di effetto rispetto ai creditori pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Tanto bastava ad accogliere la domanda della curatela, divenendo superflue le ulteriori notazioni dell’impugnata sentenza a proposito della natura – ritenuta altresi’ comunque solutoria, nell’ottica L. Fall., ex art. 67, del versamento.

Difatti L. Fall., art. 65, richiede, per la sua applicabilita’, soltanto il fatto oggettivo dell’anticipazione del pagamento rispetto alla sua scadenza originaria, sia essa convenzionale o legale (cfr. Sez. 1^ n. 4842-02; n. n. 17552-09; n. 15980-10).

10. – Il ricorso e’ rigettato.

Spese alla soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 12.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.