CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 16622 depositata il 8 agosto 2016 – E’ legittima la clausola statutaria che preveda l’obbligo dei soci di rimborsare alla società tutte le spese e gli oneri per il suo funzionamento poiché non implica un’incidenza sulla tipologia societaria così da far assumere alla cooperativa la veste di società a responsabilità illimitata atteso che non impegna i soci per le obbligazioni sociali verso i terzi, ma regola solo i rapporti interni alla società e, inoltre, è pienamente compatibile con la realizzazione dell’oggetto sociale