CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 16886 depositata il 10 agosto 2016 – La responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all’ articolo 2087 c.c..