CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 1691 del 29 gennaio 2016
TRIBUTI – CREDITO D’IMPOSTA EX ART. 8, CO. 2, LEGGE N. 388 DEL 2000 – ACQUISTO DI BENE STRUMENTALE – VEICOLO CON UTILIZZAZIONE PROMISCUA – INERENZA ESCLUSIVA ALL’ATTIVITA’ DI IMPRESA – NECESSITA’ – ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL CONTRIBUENTE
Ritenuto in fatto
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità dell’avviso di recupero parziale del credito d’imposta previsto, per i nuovi investimenti in aree svantaggiate, dall’art. 8 della legge n. 388 del 2000, emesso nei confronti della I. di P.D.A. & C. s.a.s. in relazione all’acquisto di un autoveicolo utilizzato ad uso di trasporto promiscuo di persone e di cose e, quindi, secondo l’Ufficio, non interamente strumentale all’esercizio dell’attività d’impresa.
Il giudice d’appello ha ritenuto che la categoria dei veicoli destinati ad uso promiscuo è stata soppressa per effetto della direttiva europea 98/14/CE e la nuova classificazione prevede la sola distinzione tra veicoli per trasporto di persone e veicoli per trasporto di cose.
2. La società contribuente non si è costituita.
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 388 del 2000, “in combinato disposto con gli artt. 109 e 164 del d.P.R. n. 917 del 1986 (nuova formulazione), e dell’art. 54 del d.lgs. n. 285/92, in combinato disposto con le disposizioni di cui alla direttiva europea del 6/2/1998 n. 98/14/CE, cui è stata data attuazione con d.m. 4 agosto 1998”: osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, l’integrale deducibilità dei costi di acquisto degli automezzi in questione è ammessa, in base alla normativa richiamata, ed a prescindere dal dato formale della immatricolazione, in presenza di due presupposti quali la strumentalità del veicolo e il suo utilizzo esclusivo nell’ambito di attività che ne richiedano effettivamente l’uso.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha già avuto occasione di affrontare più volte la questione, affermando il principio secondo il quale l’acquisto di un veicolo si configura come investimento agevolabile per l’intero costo, ai fini del credito di imposta previsto dall’art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, solo se, in applicazione del criterio del rapporto di inerenza previsto dagli artt. 75 e 121 bis del d.P.R. n. 917 del 1986 (ora, rispettivamente, artt. 109 e 164 del TUIR, nuova numerazione), il contribuente ne dimostri l’esclusiva strumentalità all’esercizio dell’impresa (Cass. nn. 27174 e 28532 del 2013, 23559 del 2014, 4295 e 20638 del 2015).
Ne deriva, pertanto, che l’acquisto di un veicolo può ritenersi investimento agevolabile, per l’intero costo, solo quando si dimostri la sua strumentalità esclusiva all’esercizio dell’impresa (a prescindere dalla mera indicazione formale della qualità del mezzo risultante dal libretto di circolazione) e l’onere di tale dimostrazione, trattandosi del riconoscimento di un beneficio, spetta a chi invoca la sussistenza dei relativi presupposti, cioè al contribuente.
2. Il secondo e il terzo motivo sono assorbiti.
3. Pertanto, va accolto il primo motivo, assorbiti il secondo e il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Basilicata, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al principio sopra enunciato, oltre a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Basilicata.
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