CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 16972 depositata il 11 agosto 2016 – Il differimento dei termini di cui all’art. 57, comma primo, secondo periodo, D.P.R. 633/72 si deve applicare anche a tutti quei casi in cui, come nell’odierna fattispecie, l’ordinario termine di decadenza del 31 dicembre del quarto anno successivo non fosse ancora decorso “,sicché, essendo il termine in questione ancora pendente al momento della entrata in vigore della norma modificatrice,” si deve ritenere applicabile ratione temporis, anche nella presente fattispecie, l’ipotesi di allungamento dei termini contemplata dal citato secondo periodo dell’art. 57 D.P.R. 633/72