CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 17044 depositata il 11 agosto 2016
FALLIMENTO – EFFETTI SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI – AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE – ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE – PAGAMENTI RELATIVI A RAPPORTI DI DURATA A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE – REVOCATORIA – AMMISSIBILITÀ – FONDAMENTO – CORRISPETTIVO DI UNA PRESTAZIONE RICEVUTA DAL “SOLVENS” OVVERO RAPPORTO IN CORSO ALLA DATA DEL PAGAMENTO – IRRILEVANZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con contratto stipulato nel 1995 N. C. di A. s.p.a. in A.S. concesse in affitto ad A. 2000 s.p.a. la propria azienda per la produzione cartaria, dietro corresponsione di un canone annuo di L. 2.500.000.000.
Nel luglio del 1997 la societa’ affittuaria fu dichiarata fallita.
Il Fallimento agi’ in giudizio nei confronti dell’affittante per sentir dichiarare l’inefficacia dei pagamenti da questa ricevuti, nel c.d. periodo sospetto, a titolo di canoni d’affitto, ivi compreso quello materialmente eseguito da U. S. s.p.a. su delega della creditrice E. s.r.l., a sua volta debitrice di A. 2000.
La domanda fu respinta dal giudice di primo grado sul rilievo che il curatore non aveva esercitato la facolta’ di recedere dal contratto, nel quale il Fallimento doveva pertanto ritenersi subentrato ai sensi della L. Fall., art. 80.
La sentenza, appellata dal soccombente, e’ stata riformata dalla Corte d’appello di Cagliari.
La corte del merito, premesso che era pacifico in causa che l’azienda fosse stata riconsegnata alla proprieta’ solo sei mesi dopo la data di dichiarazione del fallimento, ha escluso che cio’ avesse comportato la tacita prosecuzione del contratto d’affitto, sia perche’ questo, al contrario della locazione, nella disciplina fallimentare anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006, era soggetto a scioglimento automatico (salva la contraria manifestazione di volonta’ del curatore, autorizzato dal tribunale all’esercizio provvisorio), sia perche’ nel caso di specie la volonta’ delle parti di sciogliersi dal rapporto emergeva dalla documentazione versata in atti; ha pertanto affermato che i pagamenti dedotti in giudizio erano soggetti a revocatoria, ivi compreso quello materialmente eseguito da U. S. s.p.a. con denaro di pertinenza della societa’ poi fallita e, rilevato che il Fallimento aveva provato la scientia decoctionis di N. C. di A. s.p.a. in A.S., ne ha dichiarato I’ inefficacia nei confronti della massa dei creditori, condannando la convenuta/appellata alla restituzione della somma complessiva di Euro 1.131.040,61, oltre accessori.
La sentenza, pubblicata l’8.9.2009, e’ stata impugnata da N. C. .di A. s.p.a. in A.S. con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il Fallimento di A. 2000 ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo la ricorrente contesta la revocabilita’ ex L. Fall., art. 67 dei pagamenti che costituiscono il corrispettivo del godimento di beni oggetto di un contratto di locazione o di affitto.
1.1) Sostiene, inoltre, che anche nel regime fallimentare anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006 (applicabile ratione temporis al caso di specie), che nulla prevedeva in ordine alla pendenza alla data della dichiarazione di fallimento del contratto d’affitto d’azienda, dottrina e giurisprudenza prevalenti optavano per l’applicazione analogica alla fattispecie della L. Fall., art. 80 e dunque per la prosecuzione ope legis del rapporto, salvo il recesso del curatore, con conseguente irrevocabilita’ dei pagamenti dei canoni anteriori.
2) La prima delle due distinte censure nelle quali si articola il motivo e’ infondata. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualsiasi pagamento e’ soggetto a revocatoria fallimentare, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2 (nel testo non ancora novellato dal D.L. n. 35 del 2005, conv. nella L. n. 80 del 2005), in considerazione della natura cosiddetta indennitaria di detta azione, per la quale il pregiudizio che la giustifica e’ in “re ipsa” e consiste nella lesione della “par condicio creditorum”: e’ dunque irrilevante che il pagamento oggetto di revoca sia relativo ad un rapporto di durata e costituisca il corrispettivo del godimento di un bene o che il rapporto sia in corso alla data del pagamento (Cass. n. 13293/012).
A tale regola fa eccezione la sola ipotesi in cui il curatore sia subentrato nel contratto di durata ancora pendente alla data di dichiarazione di fallimento, in tal modo assumendo tutte le obbligazioni dallo stesso derivanti: in tal caso, infatti, esigenze di equita’ e di parita’ di trattamento esigono che sia data disciplina uniforme a prestazioni, anteriori e posteriori alla sentenza dichiarativa, aventi la stessa natura e funzionali al medesimo risultato, e percio’ effettuate in un unico contesto sinallagmatico, che va unitariamente considerato (Cass. nn. 3983/04, 6237/91).
2.1) La seconda censura e’ invece inammissibile, atteso che la corte del merito – oltre ad escludere che, nel regime anteriore alla riforma, al contratto d’affitto d’azienda pendente alla data di dichiarazione del fallimento potesse applicarsi l’art. 80, dettato per il diverso contratto di locazione di immobili – ha accertato che, secondo quanto emergeva dalla documentazione prodotta in giudizio (lettere dell’ottobre ‘97, con le quali il curatore, avendo concluso le operazioni di inventario, aveva offerto la restituzione dell’azienda, e risposta dei commissari giudiziali che prendevano atto di cio’ e si riservavano di verificare la situazione e redigere il verbale di riconsegna) le parti non avevano inteso proseguire nel rapporto d’affitto.
La ricorrente, che non ha mosso alcuna critica al predetto accertamento, costituente autonoma ratio decidendi, e’ dunque priva di interesse ad ottenere una pronuncia sulla questione dedotta: l’eventuale fondatezza della tesi di diritto da essa sostenuta non potrebbe infatti condurre all’annullamento del capo della sentenza impugnato, che resterebbe sorretto dalla ragione di fatto non censurata.
3) Col secondo motivo la societa’ in A.S. lamenta che sia stato ritenuto assoggettabile a revocatoria anche il pagamento, per un miliardo di lire, eseguito da U. S. s.p.a.
Il motivo e’ infondato.
Secondo quanto accertato dalla corte d’appello, U. S., debitrice dell’importo in questione nei confronti di E. s.r.l., effettuo’ il pagamento nei diretti confronti di N. C. A. su delegazione della creditrice, che in tal modo estinse il debito di pari ammontare a sua volta contratto nei confronti della societa’ poi fallita: risulta pertanto corretto l’assunto del giudice del merito secondo cui, attraverso il complesso negozio solutorio, che estinse al contempo il debito di U. S. verso E., quello di E. verso A. 2000 e quello di A. 2000 verso N. C. di A., l’affittante beneficio’, in definitiva, di una somma di denaro di spettanza dell’affittuaria dell’azienda.
Il ricorso va in conclusione integralmente respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 18.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 27283 depositata il 25 settembre 2023 - Qualora il contribuente sia stato dichiarato fallito, l'avvenuta irrogazione della sanzione per il mancato pagamento di un debito d'imposta sorto in epoca anteriore alla…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 94 depositata il 3 gennaio 2024 - Qualora il lavoratore abbia agito in giudizio per l'accertamento della propria qualifica nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, permanga la competenza funzionale del…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 settembre 2020, n. 19008 - In tema di liquidazione di società di capitali, la responsabilità verso i creditori sociali prevista dall'art. 2495 c.c. ha natura aquiliana, gravando sul creditore rimasto insoddisfatto di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 gennaio 2020, n. 521 - In tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società, ex art. 2495 c, comma 2, cod. civ., la stessa si…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 2073 depositata il 19 gennaio 2024 - Il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 novembre 2021, n. 34435 - I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura fallimentare «non contestati per collocazione e ammontare» di cui all’art.111 bis, comma 1, l.fall, esclusi dall’accertamento con le…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…