CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 17044 depositata il 11 agosto 2016 – Qualsiasi pagamento, ancorché relativo a rapporti di durata a prestazioni corrispettive, è soggetto a revocatoria fallimentare, ai sensi dell’art. 67, comma 2, l.fall. (nel testo anteriore al d.l. n. 35 del 2005, conv. nella l. n. 80 del 2005), in considerazione della natura cosiddetta indennitaria di detta azione, per la quale il pregiudizio che la giustifica è in “re ipsa” e consiste nella lesione della “par condicio creditorum”, onde è irrilevante che il pagamento oggetto di revoca costituisca il corrispettivo di una prestazione ricevuta dal “solvens”, ovvero il fatto che il rapporto sia ancora in corso alla data del pagamento