CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 17050 depositata il 11 agosto 2016 – Ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio ex art. 15 1.fall., il ricorso per la dichiarazione di fallimento di una società già incorporata per fusione ed il relativo decreto di convocazione vanno notificati all’ente incorporante, che, ai sensi dell’art. 2504 bis c.c., assume i diritti e gli obblighi della prima e ne prosegue tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, pur conservando la suddetta società la propria identità per l’eventuale dichiarazione di fallimento