CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 17080 depositata il 12 agosto 2016
FALLIMENTO – AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA – FORMAZIONE DEL PASSIVO – CREDITO NASCENTE DA CONTRATTO DI CONTO CORRENTE BANCARIO – CERTEZZA DELLA DATA EX ART. 2704 C.C. ANTERIORE ALL’INSOLVENZA – NECESSITÀ – FONDAMENTO – PROPOSIZIONE DI DOMANDE RICONVENZIONALI SUBORDINATE DEL COMMISSARIO DI NULLITÀ DEL CONTRATTO E DI RIPETIZIONE DI INDEBITO – IRRILEVANZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Vigevano ha respinto l’opposizione L. Fall., ex art. 96, proposta dalla Banca Regionale Europea (di seguito BRE) s.p.a. per ottenere l’ammissione allo stato passivo della C. s.p.a. in Amministrazione Straordinaria del credito di complessivi Euro 1.192.885,20 preteso a titolo di saldo debitore di due diversi conti correnti intrattenuti presso la banca dalla societa’ poi dichiarata insolvente.
Il giudice del merito ha rilevato che il contratto relativo al rapporto di conto corrente contrassegnato dal n. 335/42 era privo di data certa anteriore alla dichiarazione di insolvenza e che la certezza della data non poteva ricavarsi neppure dagli estratti del conto, formati dalla stessa banca opponente, mentre il contratto relativo al rapporto contrassegnato dal n. 335/15697 era nullo perche’ non stipulato nella prescritta forma scritta ad substantiam, non desumibile neppure dall’accordo di moratoria prodotto dall’opponente, che non conteneva alcuno degli elementi costitutivi dell’invocata fattispecie negoziale.
Il decreto e’ stato impugnato da BRE con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi ed illustrato da memoria.
C. in A.S. non ha svolto attivita’ difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) I primi due motivi del ricorso investono il capo della pronuncia impugnata che ha affermato l’inopponibilita’ alla procedura, per mancanza di data certa, del contratto relativo al rapporto di conto corrente n. 335/42.
1.1) BRE lamenta, sotto un primo profilo, violazione dell’art. 2704 c.c.. Rileva, in via generale, che l’organo di gestione della procedura concorsuale non puo’ ritenersi terzo rispetto ai rapporti giuridici sorti in capo all’impresa insolvente; aggiunge che, nello specifico, il Commissario aveva espressamente riconosciuto che il contratto gli era opponibile in quanto, costituendosi in giudizio, aveva chiesto in via riconvenzionale la restituzione delle somme illegittimamente addebitate sul conto per interessi capitalizzati, commissioni e spese.
1.2) Deduce, inoltre, che il tribunale ha erroneamente sovrapposto le questioni dell’opponibilita’ del contratto e della prova del credito, comunque fornita attraverso la produzione integrale degli estratti del conto.
2) I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, devono essere respinti.
2.1) E’ principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, nel procedimento di accertamento del passivo, il curatore, quale portatore degli interessi della massa alla conservazione del patrimonio fallimentare, e’ terzo sia rispetto ai creditori concorsuali insinuati, sia rispetto al fallito stesso (cfr., fra moltissime, Cass. nn. 24963/010, 2439/09, 5582/05, 6465/01, 1370/2000, 4551/98, 3050/96, 250/96, 2707/95, 2188/94, 10013/93, S.U. n. 8879/90).
Cio’ comporta che, in sede di ammissione al passivo fallimentare, l’accertamento dell’anteriorita’ della data della scrittura privata allegata a documentazione della pretesa creditoria, e’ soggetto alle regole dettate dall’art. 2704 c.c., comma 1, in tema di certezza e computabilita’ della data riguardo ai terzi e che – in difetto di prova della formazione del documento in data antecedente alla sentenza dichiarativa – il creditore non puo’ conseguire verso la massa gli effetti negoziali propri della convenzione in esso contenuta.
2.2) Va escluso, poi, che nel caso di specie possa trovare applicazione il principio enunciato da Cass. n. 13282/012, secondo cui la proposizione da parte del curatore di un’azione giudiziaria fondata sulla scrittura allegata a prova del credito, ed indicata dall’organo della procedura quale fonte di diritti sorti in capo al fallito nei confronti del creditore, costituisce fatto idoneo e sufficiente a ritenere superata ogni questione inerente la certezza della data della scrittura medesima.
Il Commissario Straordinario, all’atto della sua costituzione in giudizio, ha infatti chiesto in via principale il rigetto dell’opposizione ed ha avanzato solo in via subordinata le domande riconvenzionali di nullita’, ex artt. 1418 e 1419 c.c., di specifiche clausole del contratto n. 335/42 e di ripetizione delle somme illegittimamente addebitate sul conto per commissioni, spese ed interessi: ne consegue che tali domande, in effetti incompatibili con l’eccezione di cui all’art. 2704 c.c., non implicano ammissione dell’anteriorita’ della data della scrittura, perche’, quando il sistema difensivo della parte si articola in piu’ domande subordinate, la verifica di compatibilita’ deve farsi nell’ambito di ciascuna di esse, atteso che la loro formulazione in subordine implica il progressivo abbandono delle tesi in precedenza sostenute (Cass. n. 3942/96).
2.3) Va escluso, infine, che la banca potesse avvalersi degli estratti del conto corrente (o di qualsivoglia altro elemento istruttorio, documentale od orale) al limitato fine di fornire la prova della sussistenza e dell’ammontare del credito, nascente da un contratto che richiedeva la forma scritta ad substantiam e che pertanto, una volta dichiarato inopponibile alla procedura, non poteva neppure ritenersi esistente.
3) Con il terzo motivo la ricorrente assume che il Commissario Straordinario non era legittimato ad eccepire la nullita’ del contratto relativo al rapporto di c/c n. (OMISSIS), che, ai sensi dell’art. 127, comma 2 T.U.B., avrebbe potuto essere fatta valere solo dalla cliente e non era rilevabile d’ufficio.
Il motivo e’ infondato.
Questa Corte, con la sentenza n. 26242/014 resa a S.U., ha infatti affermato che la rilevabilita’ officiosa delle nullita’ negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia, come una “species” del piu’ ampio “genus” rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali – quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost.) e l’uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost.) – che trascendono quelli del singolo.
4) Con il quarto motivo BRE lamenta che il giudice del merito non abbia tenuto conto che il credito relativo al predetto rapporto aveva trovato riconoscimento nell’accordo di moratoria stipulato fra C. e le banche creditrici il 9 giugno 2006, in forza del quale la somma costituente il saldo debitore del c/c. (OMISSIS) era stata girocontata sul c/c n. (OMISSIS).
Il motivo e’ fondato.
Il tribunale si e’ infatti arrestato al rilievo della mancanza di forma scritta ad substantiam del contratto, ma ha omesso di valutare se l’accordo di moratoria – stipulato fra C. e le banche con atto munito di data certa anteriore alla dichiarazione di insolvenza, e percio’ opponibile alla procedura – integrasse una scrittura ricognitiva del debito della societa’ nei confronti di BRE e se pertanto, secondo quanto ulteriormente documentato dall’opponente, il citato c/c n. (OMISSIS), definito “di consolidamento”, avesse natura meramente contabile e fosse rappresentativo non gia’ dell’andamento di un nuovo e distinto rapporto negoziale, ma unicamente del debito “consolidato” (ovvero del debito oggetto di riconoscimento) costituito dal saldo passivo del c/c ordinario n. (OMISSIS), contestualmente chiuso.
L’accoglimento del quarto motivo comporta la cassazione del decreto impugnato ed il rinvio della causa, per un nuovo esame, al Tribunale di Pavia (cui e’ stato accorpato il soppresso Tribunale di Vigevano) in diversa composizione, che regolera’ anche le spese di questo giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi tre motivi del ricorso ed accoglie il quarto; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Pavia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
Potrebbero interessare anche i seguenti articoli:
- Corte di Cassazione sentenza n. 9365 depositata il 16 aprile 2018 - Nel contratto di conto corrente bancario, la banca che assuma di essere creditrice del cliente ha l'onere di produrre in giudizio i relativi estratti conto a partire dalla data della…
- Corte di Cassazione sentenza n. 9365 depositata il 16 aprile 2018 - Nel contratto di conto corrente bancario, la banca che assuma di essere creditrice del cliente ha l'onere di produrre in giudizio i relativi estratti conto a partire dalla data della…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 15 ottobre 2020, n. C-335/19 - L’articolo 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 osta a una normativa nazionale che subordina la riduzione della base imponibile dell’imposta sul valore…
- Corte di Cassazione sentenza n. 22847 depositata il 9 novembre 2016 - In sede di domanda di ammissione al passivo fallimentare, anche il portatore di un titolo di credito che eserciti l'azione causale ha l'onere di produrre il titolo in originale ai…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 luglio 2019, n. 18142 - Illegittimità del credito compensato dall’Agenzia delle Entrate con debiti erariali ante fallimento in quanto la compensazione nelle procedure concorsuali presuppone l'anteriorità del credito…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 giugno 2020, n. 10884 - In tema di concordato preventivo, a norma dell'art. 160, comma 2, l. fall., il soddisfacimento parziale dei creditori muniti di privilegio generale possa trovare un fondamento giustificativo…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il contributo in conto impianto, anche se ottenuto
Il contributo in conto impianto, anche se ottenuto illecitamente, va tassato per…
- Il trattamento economico, nei contratti di sommini
La Cassazione, con l’ordinanza n. 22066 depositata il 13 ottobre 2020 inte…
- La conciliazione giudiziale non è equiparabile ad
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20913 depositata il 30 settembre…
- Il giudice tributario deve valutare le dichiarazio
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22036 depositata il 13 ottobre 2…
- L’obbligo di motivazione degli atti tributar
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21977 depositata il 12 ottobre 2…