CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 17080 depositata il 12 agosto 2016 – L’insinuazione al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria di un credito fondato su di un contratto di conto corrente bancario, per la validità del quale è prevista la forma scritta “ad substantiam”, postula l’accertamento dell’anteriorità della data di quest’ultimo, ex art. 2704, comma 1, c.c., rispetto alla sentenza dichiarativa dell’insolvenza, in ragione della terzietà dell’organo gestore della procedura verso i creditori concorsuali ed il debitore, senza che la banca possa avvalersi, a fini probatori del credito invocato, degli estratti del conto stesso