CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 17086 depositata il 12 agosto 2016

FALLIMENTO ACCERTAMENTO DEL PASSIVO – OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO – COPIA AUTENTICA DEL DECRETO IMPUGNATO – OMESSA PRODUZIONE – IMPROCEDIBILITÀ DELL’OPPOSIZIONE – ESCLUSIONE – ART. 347 C.P.C. – APPLICAZIONE – FINALITÀ

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato improcedibile l’opposizione della Banca nazionale del lavoro s.p.a. allo stato passivo del fallimento di I. T. I. per C. & C. s.p.a., essendo stata omessa la produzione della copia autentica del decreto impugnato.

Avverso la decisione, la Bnl ricorre per cassazione con sei motivi.

Il fallimento non svolge difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, il cui esame si rivela assorbente e consente di non evidenziare il contenuto dei restanti, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 99, comma 1, per avere il tribunale erroneamente dichiarato improcedibile l’opposizione attesa la mancata produzione di copia autentica del provvedimento impugnato.

Il motivo e’ fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa corte (v. sez. 6^ (Ndr: testo originale non comprensibile) n. 2677-12, cui adde Sez. 1^ n. 19802-15), in tema di opposizione allo stato passivo del fallimento nel regime previsto dal Decreto Correttivo n. 169 del 2007, la mancata produzione di copia autentica del provvedimento impugnato non costituisce causa di improcedibilita’ del giudizio, non potendo la predetta opposizione essere qualificata come un appello, pur avendo natura impugnatoria.

La conclusione va ulteriormente ribadita osservandosi che la L. Fall., art. 99, indica il contenuto del ricorso in opposizione e non fa riferimento alla necessaria allegazione dell’atto impugnato.

L’unico richiamo sul punto concerne i documenti, che la parte puo’ discrezionalmente sottoporre al giudice.

Consegue che ha errato il tribunale nel dichiarare l’opposizione improcedibile.

Vero e’ che nella materia de qua resta applicabile il precetto enunciato nell’art. 347 c.p.c., come dal tribunale affermato. Ma vi e’ che questa norma pone l’onere per l’appellante di inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata con lo scopo di assicurare solo la possibilita’ dell’esame di detto provvedimento da parte del giudice dell’appello.

Consegue che il decreto va cassato con rinvio al medesimo tribunale di Torre Annunziata che, in diversa composizione, provvedera’ a esaminare l’opposizione nel merito.

Il tribunale provvedera’ anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio, di cassazione, al tribunale di Torre Annunziata.