CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 17110 depositata il 16 agosto 2016 – La valutazione della proporzionalità tra il comportamento illecito del lavoratore e il licenziamento disciplinare irrogato costituisce apprezzamento di fatto che deve essere condotto non in astratto ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, inquadrando l’addebito nelle specifiche modalità del rapporto e tenendo conto non solo della natura del fatto contestato e del suo contenuto obiettivo ed intenzionale, ma anche di tutti gli altri elementi idonei a consentire l’adeguamento della disposizione normativa dell’art. 2119 c.c. alla fattispecie concreta