CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 1724 del 29 gennaio 2015 – In tema di fallimento, poiché la disposizione di cui all’art. 44, secondo comma, legge fall. deve essere coordinata con quelle contenute negli artt. 42, secondo comma, e 46, primo comma, n. 1, della stessa legge, il pagamento ricevuto dal fallito quale corrispettivo per un’attività svolta dopo la dichiarazione di fallimento può essere acquisito dalla procedura solo previa deduzione delle passività da lui incontrate per generare quel reddito