CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 17370 depositata il 26 agosto 2016 – L’art. 2 della l. 1397/1960 stabilisce a sua volta che analogo obbligo di iscrizione, esistendo il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, grava sui soci di società in nome collettivo e sui soci accomandatari di società in accomandita semplice, risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un’attività lavorativa abituale all’interno dell’impresa