CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 17392 depositata il 26 agosto 2016 – L’IRAP coinvolge una capacità produttiva impersonale ed aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa «esterna». Così, è il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva e integra il professionista ad essere interessato dall’imposizione che colpisce l’incremento potenziale, o quid pluris, realizzabile rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale