CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 17393 depositata il 26 agosto 2016 – La parte, la quale lamenti che il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile il gravame, sull’erroneo presupposto che il deposito della sentenza di primo grado fosse avvenuto in una determinata data, ha l’onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria e non col ricorso per cassazione, trattandosi, appunto, di una falsa percezione della realtà