CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 17444 depositata il 31 agosto 2016
FALLIMENTO – DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO – PROCEDIMENTO – NOTIFICA DEL RICORSO E DEL DECRETO DI CONVOCAZIONE A MEZZO POLIZIA GIUDIZIARIA – INESISTENZA – ESCLUSIONE – NULLITÀ – SUSSISTENZA – SANATORIA – CONFIGURABILITÀ – FONDAMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Genova, con sentenza 8 agosto 2013, ha rigettato il reclamo proposto da V.G., in proprio e quale liquidatore della S. V. srl, avverso la sentenza del Tribunale di Savona, in data 7 febbraio 2013, dichiarativa del fallimento della predetta societa’. Il reclamante aveva eccepito la nullita’ e tardivita’ della notifica dell’istanza di fallimento e dedotto l’insussistenza di uno stato di decozione idoneo a giustificare la dichiarazione di fallimento. La Corte ha ritenuto, invece, che il V. avesse avuto legale conoscenza dell’istanza del P.M. e del decreto di convocazione delle parti nel termine di legge; inoltre, ha ritenuto che, sebbene l’entita’ del debito della societa’ verso il Fisco fosse stata ridimensionata, l’esposizione debitoria era comunque assai critica e la societa’ non era in grado di farvi fronte.
Avverso questa sentenza il V. ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi; la Curatela fallimentare non ha svolto attivita’ difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 137, 138, 151 e 160 c.p.c., L. Fall., art. 15, artt. 24 e 111 Cost., per avere ritenuto valida la notificazione dell’istanza di fallimento e del decreto di fissazione dell’udienza, eseguita dal P.M. tramite la propria segreteria, anziche’ dall’Ufficiale giudiziario.
Il motivo e’ infondato: l’avviso di comparizione e’ stato regolarmente ricevuto dall’interessato, il quale e’ comparso all’udienza, non rilevando che all’attivita’ notificatoria abbia provveduto il segretario del P.M. Inoltre, questa Corte ha ritenuto che la notificazione del ricorso di fallimento e del decreto di convocazione, tramite polizia giudiziaria, non e’ inesistente, bensi’ nulla, in quanto non totalmente incompatibile con le regole della procedura prefallimentare, sicche’ il vizio resta sanato ove la notifica sia giunta a buon fine per aver raggiunto lo scopo di portare l’atto a conoscenza del destinatario, nonche’, a maggior ragione, quando il debitore, informato del deposito del ricorso e della fissazione dell’udienza, si sia costituito innanzi al tribunale chiamato a pronunciarsi sulla dichiarazione di fallimento (v. Cass. n. 19797 del 2015).
Il secondo motivo denuncia, in relazione alla L. Fall., art. 15, comma 3, art. 164 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost., la nullita’ della sentenza dichiarativa di fallimento, essendo la notifica del decreto di convocazione del fallendo avvenuta oltre il termine fissato dal giudice.
Il motivo e’ infondato, avendo l’interessato ricevuto l’avviso di udienza nel rispetto del termine dilatorio di quindici giorni fissato dalla legge, essendo irrilevante che la notifica non sia avvenuta nel termine ordinatorio fissato dal giudice.
Il terzo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 1 e 5, in relazione alla stato di insolvenza dell’imprenditore, e’ inammissibile, consistendo in una acritica reiterazione dei motivi di reclamo. E’ principio consolidato quello secondo cui il ricorrente ha l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata, con la conseguenza che il ricorso per cassazione non puo’ consistere in un mero richiamo dei motivi di appello. Una tale modalita’ di formulazione del motivo rende impossibile individuare la critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente compiuti dal giudice di merito (v. Cass. n. 15882 del 2007, n. 10420 del 2005).
Il quarto motivo e’ inammissibile perche’, in parte, reitera sotto forma di vizio motivazionale le censure esposte nei primi due motivi, rispetto alle quali la motivazione non rileva, trattandosi di presunti errores in procedendo; in parte, per ragioni analoghe a quelle espresse in relazione al terzo motivo, nonche’ perche’ propone generiche censure in fatto, in ordine allo stato di insolvenza.
Il ricorso e’ rigettato. Non si deve provvedere sulle spese, non avendo la Curatela fallimentare svolto attivita’ difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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