CORTE DI CASSAZIONE sentenza n. 17496 del 13 settembre 2016
MASSIMA
La “fictio iuris” prevista dalla legge fallimentare nei confronti della società estinta implica che la notifica dell’istanza di fallimento via pec è valida se effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al registro delle imprese prima della cancellazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha rigettato il reclamo proposto dalla L. s.r.1., in liquidazione, contro la sentenza del Tribunale che ne aveva dichiarato il fallimento su istanza della A. L. s.r.l. Per quanto ancora interessa, la Corte di merito ha disatteso la censura con la quale la reclamante aveva dedotto la nullità della notificazione, eseguita mediante deposito presso la casa comunale senza le formalità di cui agli artt. 140 e 143 c.p.c., dopo il vano tentativo di notifica a mezzo pec, essendo risultata impossibile la notificazione presso la sede sociale, peraltro risultando la società cancellata dal registro delle imprese. pagina 2 di 12 – RGN 187/2015 La Corte territoriale, invero, alla luce del nuovo testo dell’art. 15 1.fall. – applicabile ratione temporis – ha evidenziato che tale normativa individua una disciplina tutta peculiare e differente dall’art. 143 c.p.c. che, infatti, non è richiamato: da un lato, inverte la regola della notifica “di persona”, rendendola obbligatoria anche quando debba essere effettuata fuori dal comune in cui ha sede l’ufficio e, dall’altro, in quanto obbligatoria, rende superflua la specifica istanza della parte che di regola è necessaria per ottenere la notifica a mani fuori dal comune. Inoltre, la notifica si perfeziona, in caso di chiusura della sede, con il deposito presso la casa comunale ed immediatamente, senza che sia previsto dunque, a differenza degli artt. 140 e 143 c.p.c., l’invio di una comunicazione a mezzo posta, l’indicazione nominativa del legale rappresentante persona fisica, il decorso di un termine. E’ esclusa, ancora, la necessità di individuare – nell’atto e nella relata – la persona fisica che rappresenta la società debitrice, dato che le formalità previste dal novellato art. 15, terzo comma, 1.fall. mettono “fuori gioco” l’art. 145 c.p.c. e la correlata necessità di ricereare il soggetto presso la sua residenza: l’unica alternativa alla notifica presso la sede è il deposito della copia presso la casa comunale. pagina 3 di 12 – RGN 187/2015 Contro la sentenza della Corte dì appello la società fallita ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Non hanno svolto difese gli intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 15 1.fall. Deduce che, essendo stata la società cancellata dal registro delle imprese già nel 2013, era evidente che la sede della società fosse chiusa; ciò renderebbe inapplicabile l’art. 15 1.fall. novellato, che disciplina “la notifica per le imprese ancora in vita, offrendo al ereditare procedente la via più semplice per effettuare l’adempimento in parola, senza doversi curare di rintracciare la sede reale (ove esistente) di una impresa chiusa o cessata, che non ha adempiuto all’onere di pubblicità”. Assume, inoltre, che, non avendo previsto l’art. 10 1.fall., che consente la dichiarazione di fallimento entro l’anno dalla cancellazione, le forme per la notificazione del ricorso, resta applicabile la disciplina ordinaria, così come previsto prima del d.l. n. 179 del 2012 e come disposto dal giudice delegato con il decreto di fissazione dell’udienza. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e 145 c.p.c., in relazione all’art. 15 1.fall., lamentando la violazione dei termini a difesa discendente dall’affermazione secondo cui nel caso pagina 4 di 12 – RGN 187/2015 concreto la notifica si fosse perfezionata con il deposito nella casa comunale, anziché con la notifica nelle forme previste dalle norme del codice di rito ora menzionate.
2. – Il primo motivo di ricorso è infondato.
Prima della modifica dell’art. 15 1.fall. – introdotta dall’art. 17 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 -, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che la previsione dell’art. 10 1.fall., per il quale una società cancellata dal registro delle imprese può essere dichiarata fallita entro l’anno dalla cancellazione, implica che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuano a svolgersi, per “fictio luris”, nei confronti della società estinta, non perdendo quest’ultima, in ambito concorsuale, la propria capacità processuale. Ne consegue che pure il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato presso la sede della società cancellata, ai sensi dell’art. 145, primo comma, c.p.c. (Cass. 6 novembre 2013, n. 24968).
2.1. – La nuova disciplina, applicabile a tutti procedimenti introdotti successivamente al 31 dicembre 2013, è stata esaminata dalla Corte costituzionale con la recente pronuncia n. 146 del 2016 e, in relazione ai parametri di cui agli artt. 3 e 24 Cost., il Giudice delle leggi ha puntualizzato che “A differenza della disposizione di cui all’evocato art. 145 cod. proc. civ. esclusivamente pagina 5 di 12 – RGN 187/2015 finalizzata all’esigenza di assicurare alla persona giuridica l’effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati ad alle connesse procedure il riformulato art. 15 della così detta legge fallimentare (come emerge dalla relazione di accompagnamento dell’art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, il cui testo, in parte qua, non è stato oggetto di modifiche in sede di conversione) si propone di «coniugare» quella stessa finalità di tutela del diritto di difesa dell’imprenditore (collettivo) «con le esigenze di celerità e speditezza cui deve essere improntato il procedimento conoorsuale”. E, a tal fine appunto, prevede che “il tribunale è esonerato dall’adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità deve imputarsi all’imprenditore medesimo”. La specialità e la complessità degli interessi (comuni ad una pluralità di operatori economici, ed anche di natura pubblica in ragione delle connotazioni soggettive del debitore e della dimensione oggettiva del debito), che il legislatore del 2012 ha inteso tutelare con l’introdotta semplificazione del procedimento notificatorio nell’ambito della procedura fallimentare, segnano, dunque, l’innegabile diversità tra il suddetto procedimento e quello ordinario di notifica ex art. 145 c.p.c.. Ciò, dunque, ne esclude la comparabilità in riferimento al precetto dell’art. 3 Cost. pagina 6 di 12 – RGN 189/2015
2.2. – Quanto all’art. 24 Cost., la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto di difesa, nella sua declinazione di conoscibilità, da parte del debitore, dell’attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, è adeguatamente garantito dalla norma denunciata, proprio in ragione del predisposto duplice meccanismo di ricerca della società. Questa, infatti, ai fini della sua partecipazione al giudizio, viene notiziata prima presso il suo indirizzo di PEC, del quale è obbligata a dotarsi, ex art. 16 del d.1., 29 novembre 2008, n. 185-Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il. quadro strategico nazionale, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed è tenuta a mantenere attivo durante la vita dell’impresa; dunque, in forza di un sistema che presuppone il corretto operare della disciplina complessiva che regola le comunicazioni telematiche da parte dell’ufficio giudiziario e che, come tale, consente di giungere ad una conoscibilità effettiva dell’atto da notificare, in modo sostanzialmente equipollente a quella conseguibile con i meccanismi ordinari (ufficiale giudiziario e agente postale). Solo a fronte della non utile attivazione di tale primo meccanismo, segue la notificazione presso la sede legale dell’impresa collettiva: ossia, presso quell’indirizzo da comunicare obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 2196 c.c., al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese, la cui pagina 7 di 12 – RGN 187/2015 funzione è proprio quella di assicurare un sistema organico di pubblicità legale, sì da rendere conoscibili – e perciò opponibili ai terzi, nell’interesse dello stesso imprenditore – i dati concernenti l’impresa e le principali vicende che la riguardano. Per cui, in caso di esito negativo di tale duplice meccanismo di notifica, il deposito dell’atto introduttivo della procedura fallimentare presso la casa comunale, ragionevolmente si pone come conseguenza immediata e diretta della violazione, da parte dell’imprenditore collettivo, dei descritti obblighi impostigli dalla legge. Ciò anche alla luce del principio, più volte enunciato da questa Corte (seppure con riferimento al testo previgente dell’art. 15 1.fall.), per cui esigenze di compatibilità tra il diritto di difesa e gli obiettivi di speditezza e operatività, ai quali deve essere improntato il procedimento concorsuale, giustificano che il tribunale resti esonerato dall’adempimento di ulteriori formalità, ancorché normalmente previste dal codice di rito, allorquando la situazione di irreperibilità dell’imprenditore debba imputarsi alla sua stessa negligenza e a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3062; Cass. 7 gennaio 2008, n. 32).
2.3.- Il sistema, poi, non è privo di ulteriori correttivi a tutela della effettività del diritto di difesa dell’imprenditore. pagina 8 di 12 – RGN 187/2015 La riconosciuta natura “devolutiva” del reclamo – come regolato dall’art. 18 1.fall., nel testo sostituito dall’art. 2, comma 7, del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 – consente, infatti, al fallito, benché non costituito innanzi al tribunale, di indicare, comunque, per la prima volta, in sede di reclamo avverso la sentenza di primo grado (che gli viene notificata nelle forme ordinarie), i fatti a sua difesa ed i mezzi di prova di cui intenda avvalersi al fine di sindacare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che hanno condotto alla dichiarazione di fallimento (Cass. 24 marzo 2014, n. 6835; Cass. 19 marzo 2014, n. 6306, Cass. 6 giugno 2012, n. 9174; Cass. 5 novembre 2010, n. 22546).
2.4. – In definitiva, alla luce della ricordata sentenza della Corte costituzionale, deve affermarsi che anche nel caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato, ai sensi dell’art. 15, coma terzo, 1.fall. – nel testo novellato dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 -, all’indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero quando, per qualsiasi ragione, non risulti possibile la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante sempre dal registro delle imprese e, in caso di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo dove la medesima aveva sede. pagina 9 di 12 – RGN 187/2015
3. – Il secondo motivo è inammissibile, per carenza di interesse. Al riguardo va data sicura continuità al principio affermato dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. s.u. 14.12.1998, n. 12541), recentemente ribadito dalla Sezione anche in tema di impugnazione della sentenza dichiarativa del fallimento proposto ai sensi dell’art. 18 1.f. – nella formulazione derivante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007 – a tenore del quale è inammissibile l’impugnazione, laddove la stessa sia fondata esclusivamente su vizi di rito, senza la contestuale e rituale deduzione delle eventuali questioni di merito, ed i vizi denunciati non rientrino tra quelli che comportino una rimessione al primo giudice, tassativamente indicati dagli artt. 353 e 354 c.p.c., oltre che per difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione (Cass. 5 febbraio 2016, n. 2302). È invero orientamento consolidato di questa Corte – e non vi sono qui ragioni per discostarsene – che in caso di nullità dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, che si sia svolto in contumacia della parte convenuta, determinata dalla inosservanza del termine dilatorio di comparizione, il giudice di appello non può limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza e del giudizio di primo grado, ma, non ricorrendo né la nullità della notificazione pagina 10 di 12 – RGN 187/2015 dell’atto introduttivo e né alcuna delle altre ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., deve decidere nel merito, previa rinnovazione degli accertamenti compiuti nella pregressa fase processuale, ammettendo il convenuto, contumace in primo grado, a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, gli sono state precluse (Cass. 11.11.2010, n. 22914).
3.1. – Orbene, nella fattispecie concreta l’istante non ha inteso riproporre in sede di legittimità i motivi di reclamo attinenti al merito, già respinti dalla Corte di appello, limitandosi a lamentare, con il motivo in esame, la mera violazione del termine dilatorio di quindici giorni cui all’art. 15 1.f.. E tuttavia, traducendosi siffatta violazione, secondo il principio di diritto appena ricordato, in una nullità che non può dare luogo a rimessione della causa al primo giudice, è all’evidenza come un motivo di ricorso così formulato, non accompagnato da censure estese alle questioni di merito già esaminate dalla sentenza qui impugnata, si mostra radicalmente inammissibile per carenza di qualsivoglia interesse al suo accoglimento.
4. – Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva delle parti intimate. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228-Disposizioni per la pagina 11 di 12 – RGN 187/2015 formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ha aggiunto il comma 1 -quater all’art. 13 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall’art. l, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 luglio 2016.
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