CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 17503 depositata il 1° settembre 2016
TRIBUTI – ACCERTAMENTO – C.D. “LISTA FALCIANI” – UTILIZZO DI ELEMENTI INDIZIARI ACQUISITI IN MODO IRRITUALE – LEGITTIMITA’
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis cp.c., osserva quanto segue:
L’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi, nei confronti del contribuente A. G. per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n, 7306/27/14, depositata il 31 dicembre 2014, che ha affermato l’inutilizzabilità, a sostegno dell’accertamento tributario, di elementi di valutazione e/o prova acquisiti dall’Amministrazione finanziaria francese attraverso i canali previsti dalla direttiva CEE 77/779, nonché dalla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con la Francia, confermando integralmente la sentenza di primo grado.
Il contribuente resiste con controricorso.
Con il primo, complesso, motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione dell’art. 12 DI. 78/2009 conv. nella L. 102/2009, in combinato con l’art. 2697 c.c., con la direttiva n.77/799/CEE , con l’art. 191 e 240 cpp, 31 bis Dpr 600/73, e con l’art. 27 della Convenzione Italo-francese ratificata con la L.20 del 1992, in relazione all’art. 360 n.3) c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver erroneamente affermato l’inutilizzabilità della documentazione posta a fondamento dell’accertamento a carico del contribuente, acquisita nell’ambito di collaborazione informativa internazionale (Direttiva 77/799/CEE) e della menzionata Convenzione internazionale tra Francia ed Italia, ratificata con la L. n. 20/1992.
Il motivo appare fondato, con assorbimento dell’ulteriore motivo.
Ed invero come questa Corte ha già affermato, proprio con riferimento all’utilizzabilità di elementi tratti dalla c.d. “Lista Falciani”, “in tema di accertamento tributario, è legittima l’utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da una specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, quali l’inviolabilità della libertà personale, del domicilio etc. (Cass. 24293/2011), non rinvenendosi nell’ordinamento tributario una disposizione analoga a quella contenuta nell’art. 191 cpp, a norma del quale “le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.
Ne consegue che sono utilizzabili ai fini della pretesa fiscale, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari trasmessi dall’autorità finanziaria francese a quella italiana, ai sensi della Direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, senza onere di preventiva verifica da parte dell’autorità destinataria, sebbene acquisiti con modalità illecite ed in violazione del diritto alla riservatezza bancaria (Cass. 8605/2015).
Nel caso di specie gli elementi posti dall’Ufficio a base dell’accertamento risultano trasmessi dall’Amministrazione finanziaria francese a quella italiana nelle forme previste dalla Direttiva 77/700/CEE e della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Francia il 5/10/1989, ratificata con la L. n. 20/1992 e dunque nell’ambito delle procedure sullo scambio di informazioni previste dalla direttiva e dalla Convenzione.
Non appare dunque condivisibile la statuizione dì inutilizzabilità, contenuta nell’impugnata sentenza, atteso che , come questa Corte ha già affermato, l’Amministrazione finanziaria, nella sua attività di accertamento dell’evasione fiscale, può – in linea di principio – avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario, con esclusione di quelli la cui in utilizzabilità discenda da una disposizione di legge o dal fatto di essere stati acquisiti dall’Amministrazione, in violazione di un diritto del contribuente.
Sono perciò utilizzabili nell’accertamento e nel contenzioso con il contribuente, i dati bancari acquisiti dal dipendente di una banca residente all’estero e ottenuti dal fisco italiano mediante gli strumenti di cooperazione comunitaria, senza che assuma rilievo l’eventuale illecito commesso dal dipendente stesso e la violazione dei doveri di fedeltà verso l’istituto datore di lavoro e di riservatezza dei dati bancari, che non godono di copertura costituzionale e di tutela legale nei confronti del fisco medesimo.. Spetta al giudice di merito, in caso di rilievi avanzati dall’amministrazione, valutare se i dati in questione siano attendibili, anche attraverso il riscontro delle contestazioni mosse dal contribuente” (Cass. 8605/2015; 16950/2015, 17183/15).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata con rinvio , anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio ad altra sezione della CTR della Lombardia.
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