CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 17649 depositata il 6 settembre 2016
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO – DOCENTE – ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER MALATTIA – TRATTAMENTO ECONOMICO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello dell’Aquila, confermando la sentenza del Tribunale di Macerata, accoglieva la domanda di C.E., assunta come docente con contratto a tempo determinato, proposta nei confronti del Ministero del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca diretta ad ottenere la condanna di detto Ministero al pagamento della differenza tra quanto corrispostole e l’intera retribuzione per il periodo di astensione obbligatoria per malattia.
La Corte del merito poneva a base del decisum l’orientamento di questo Corte secondo il quale in tema di congedi parentali, le disposizioni di cui all’art. 11 del c.c.n.I. 15 marzo 2001 del personale del comparto scuola, a differenza delle pregresse norme del contratto collettivo 4 agosto 1995 che limitavano la fruizione di tali congedi alle lavoratrici a tempo indeterminato, avevano portata generale e si applicavano anche ai dipendenti a tempo determinato, in quanto fatte salve, quali condizioni di maggior favore dall’art. 2 del d.lgs. n. 151 del 2001 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità). Avverso questa sentenza il Ministero in epigrafe ricorre in cassazione sulla base di un’unica censura.
Parte intimata non svolge attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo parte ricorrente denunciando “violazione e falsa applicazione di norma di legge” assume che la interpretazione della norma del ccnl del 2001 accolta dalla Corte territoriale è smentita dalla norma del successivo ccnl del 2003, essendo evidente che, se già al momento della stipula del ccnl del 2001 le parti avessero inteso in tutto e per tutto equiparare la disciplina del congedo parentale per tutto il personale, non avrebbero avuto alcuna necessità di introdurre nel successivo CCNL una disposizione come quella dell’art. 19, comma 14.
La censura è infondata.
Invero il MIUR non tiene conto della specifica ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata nella quale si condivide l’orientamento espresso da questa Corte di legittimità con la sentenza n. 17234/2010.
Mette conto, comunque, sottolineare che secondo indirizzo di legittimità consolidato, cui va data continuità in assenza di argomentazioni che già non abbiano trovato puntuale e condivisibile confutazione, in tema di congedi parentali, le disposizioni previste dall’art. 11 del CCNL 15 marzo 2001 del personale dei comparto scuola, a differenza delle pregresse norme del contratto collettivo 4 agosto 1995 che limitavano la fruizione di tali congedi alle lavorataci a tempo indeterminato, hanno portata generale e si applicano anche ai dipendenti a tempo determinato, in quanto, fatte salve, quali condizioni di maggior favore, dal D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 2 recante disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità (Cass. n. 25682/2015; Cass. n. 16481/2015; Cass. n. 15214/2015; Cass. n. 5751/2014; Cass. n. 1835/2014; Cass. n. 5829/2013; Cass. nn. 17234 e 17235/2010).
Il ricorso va, in conclusione rigettato.
Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso . Nulla per le spese del giudizio di legittimità.
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