CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 17709 depositata il 9 settembre 2016 – Con riguardo ai rapporti di lavoro marittimo in regime di continuità, il luogo di cessazione del rapporto di lavoro – rilevante, ai sensi dell’art. 603 cod. nav. (non abrogato dall’art. 413 c. p. c. e non sospettabile d’illegittimità rispetto all’art. 3 Cost.), ai fini della determinazione della competenza territoriale in ordine alle relative controversie – va individuato in quello dello sbarco solo in caso di estinzione del rapporto durante la navigazione, mentre negli altri casi deve farsi riferimento al luogo in cui, in esecuzione del contratto, il marittimo si sarebbe dovuto trovare nel momento in cui si verifica l’effetto estintivo, e cioè con riguardo al luogo del domicilio del lavoratore stesso