CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 17761 depositata il 8 settembre 2016
SOCIETÀ DI CAPITALI – SOCIETÀ PER AZIONI – ORGANI SOCIALI – AMMINISTRATORI – RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ – ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE ED ATTI ECCEDENTI I LIMITI DELL’OGGETTO SOCIALE – ATTI RIENTRANTI NELL’OGGETTO SOCIALE – CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE – STRUMENTALITÀ RISPETTO ALL’ATTIVITÀ ECONOMICA COSTITUENTE L’OGGETTO SOCIALE – CONSEGUENZE – INSUFFICIENZA DEI CRITERI DELL’ASTRATTA PREVISIONE STATUTARIA E DELLA RISPONDENZA ALL’INTERESSE SOCIALE
IL PROCESSO
Filatura di G.s.p.a. (gia’ B.s.p.a.) in liquidazione, in amm.str., in persona del commissario straordinario FDG impugna la sentenza App. Torino 28.10.2013 n. 2081 con cui venivano accolti, nelle cause riunite iscritte ai nn. RGN 1646 e 1951 del 2011, gli appelli proposto da A. Assicurazioni s.p.a., nonche’ Ci.Si.Do., C.D. e G.P., B.E., Gi.Ma.Cl., Ci.Ma. contro la ricorrente procedura e i contumaci Be.Em., M.G., cosi’ rigettando la domanda di responsabilita’ dei predetti soggetti quali amministratori e sindaci dell’allora B.s.p.a. ed il Ci. quale gestore di fatto della medesima, con abuso di direzione unitaria del gruppo di societa’ C., per come invece positivamente ritenuta dal Tribunale di Novara in sentenza 13.6.2011, n.484, dunque riformata.
Rilevo’ in particolare la corte d’appello che l’azione, accompagnata da sequestro preventivo a cautela della richiesta risarcitoria per violazione dei doveri di corretta e diligente amministrazione, oltre che di controllo sindacale, nonche’ del citato abuso di direzione unitaria del gruppo per Ci., era stata configurata avendo riguardo ad un depauperamento patrimoniale conseguente ad una complessa operazione del 23.12.2003, cioe’ la cessione alla societa’ B. (allora N.) dei marchi B. per 10 milioni di Euro (prezzo mai ricevuto) e il preliminare di vendita del magazzino (da concordare in buona fede), da un lato e l’impegno di FDG all’acquisto dalla medesima controparte del complesso industriale per 30 milioni di Euro e acconto di 10 milioni Euro, poi non acquisito e con compensazione delle due voci per l’intervento di altre societa’ del gruppo, dall’altro. Ne sarebbe conseguita una perdita del valore dei marchi con riflesso sul capitale sociale, mascherandosi una perdita rilevante anche di quest’ultimo, e – nonostante essa – la prosecuzione dell’attivita’ d’impresa (da cessare, con liquidazione sociale, gia’ dal 2002), divieto violato dagli amministratori al pari dell’obbligo di postergazione dei finanziamenti dei soci ex artt. 2467 e 2497bis, del divieto di agire in conflitto d’interessi (perseguito con spoliazione in favore di altre societa’ del gruppo ma senza corrispettivi ne’ vantaggi compensativi), dell’obbligo di diligenza, del rispetto di norme fiscali e previdenziali, mentre ai sindaci veniva rimproverata l’omissione dei controlli ex art. 2407 c.c..
Il Tribunale di Novara ritenne il danno in 10 milioni Euro, con la responsabilita’ personale dei convenuti in una quota complessiva pari al 30% (paritariamente suddivisa tra i tre sindaci) e al 70% per il gestore di fatto Ci. insieme agli amministratori del periodo (per 17,5% ciascuno), con esclusione di quella di M. (stante il periodo successivo di carica) e l’obbligo assicurativo di A. (terza chiamata dai sindaci C. e G.). Sovvertendo tale conclusione, la corte d’appello ha ricostruito – innanzitutto per la fase ideativa – le operazioni del dicembre 2003 all’interno di un piu’ ampio, organizzativamente e temporalmente, contesto di riorganizzazione aziendale, conferendo in primo luogo essenziale significativita’ al decreto Trib. Novara 2.12.2002, di archiviazione del procedimento aperto d’ufficio per la dichiarazione dello stato d’insolvenza di B. s.p.a. e valorizzando le prospettive, ivi positivamente delibate, di riequilibrio economico-finanziario della societa’, ricorrendo un accordo sindacale nel febbraio 2002, una convenzione bancaria nel luglio 2002, l’intervento sul capitale per 3 milioni Euro di G.Z.Fin s.r.l. con aumento di capitale deliberato ad ottobre 2002 e cosi’ in coordinamento con un piano industriale del novembre 2002, che ebbe la funzione di raccordarsi con un ancora piu’ ampio (ed intersocietario) piano industriale del polo cellulosico del gennaio 2003 che avrebbe coinvolto tre societa’ attive nel settore dei filati e cosi’ per il cupro la B. s.p.a., per la viscosa la Nuova R.s.p.a. e per l’acetato di cellulosa, la N. s.p.a., con valutazione positiva espressa nel giugno 2003 da una societa’ di revisione. Conseguentemente anche le autorizzazioni impartite da Ci. alle direzioni delle tre societa’ ad operare come un gruppo apparivano coerenti con detto contesto, come ricostruito dai giudici d’appello, in esso trovando coerenza il conferimento d’azienda, le cessioni dei marchi, la compravendita del complesso industriale di (OMISSIS) e, dal lato contabile, la formazione di corrispondenti poste per crediti da proventi straordinari, debiti da acconto sul prezzo dell’immobile e, con la rinuncia del socio finanziatore GZ Fin s.r.l., il correlativo contenimento della perdita di esercizio del 2003, escluso ogni mascheramento di maggiori perdite e nonostante la mancata evidenza informativa del citato acconto di 10 milioni di Euro, ma solo sotto un minore profilo di chiarezza, vizio giustificabile come anche sancito in sentenza penale assolutoria degli amministratori ( B. e Gi.) del Gup di Novara 10.6.2011 per non aver commesso i fatti.
Quanto alla fase esecutiva del medesimo piano, rilevo’ la sentenza che l’andamento del mercato delle fibre cellulosiche e la ritardata integrazione del polo – per come segnalati dal revisore esterno KPMG nell’ottobre 2003 e dai sindaci poi nel giugno 2004 furono i fattori determinanti l’insuccesso previsionale del progetto, cosi’ optando la societa’ per una strategia alternativa ed in primo luogo la cessione del ramo d’azienda a N., infine deliberata dall’assemblea il 15.7.2004, con la coerente designazione di Fin.Vi. s.r.l. per l’acquisto (in sua vece) del compendio di (OMISSIS) e la contabilizzazione corrispondente delle originarie partite con la cedente B. s.p.a. Contestualmente, in aggiornamento alla situazione patrimoniale della societa’ al 31.7.2004, venne a risultare, anche per concomitanti fattori di crisi nell’acquisizione di materie prime e restrizione del credito bancario, una perdita di oltre 8,660 milioni euro e un patrimonio netto negativo di oltre 5,5 milioni euro, risultandone la messa in liquidazione deliberata il 19.11.2004 e la chiusura in compensazione delle partite infragruppo gia’ connesse alla tramontata operazione costitutiva del polo. Si tratto’ dunque, per la sentenza ora impugnata, di una linea di strategia imprenditoriale logicamente giustificata ma senza alcuna equiparabilita’ dell’insuccesso economico ad un illecito civile, fonte di responsabilita’.
Il ricorso di FDG in a.str. e’ affidato a tre motivi, cui resistono con controricorsi l’assicurazione A., C.D., G.P., CI.Ma., GI.Cl.Ma., B.E.. A., B. e Gi. hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente procedura deduce la violazione del principio dell’insindacabilita’ del merito degli atti di gestione degli amministratori, mal applicato ove la sentenza impugnata non ha apprezzato la scarsa diligenza degli organi di FDG nel valutare i margini di rischio dell’operazione di concentrazione del polo cellulosico, cosi’ da non esporre l’impresa a perdite altrimenti prevenibili, come invece accaduto per via della discrepanza tra le stesse delibere del 23.12.2003 e la minor portata degli atti dismissivi dei propri assets, svantaggiosi e depauperativi per la sola FDG e conclusi lo stesso giorno.
Con il secondo motivo, viene fatto valere il vizio di motivazione e la violazione di legge, ove la sentenza non ha valutato la contrarieta’ ovvero estraneita’ delle operazioni intraprese da FDG al suo oggetto sociale, nonche’ l’abuso di direzione unitaria del gruppo in capo a Ci..
Con il tetto motivo si deduce l’omesso esame del mancato flusso finanziario per B. s.p.a. quale sarebbe derivato dalla immediata acquisizione della titolarita’ del compendio
immobiliare di (OMISSIS), nonche’ l’omessa motivazione circa la difformita’ fra le delibere del 23.12.2003 e il contenuto dei contratti stipulati.
1 Il primo motivo e’ inammissibile, risolvendosi la formale censura della violazione di legge – peraltro del tutto genericamente riferita al mancato rispetto del principio della insindacabilita’ del merito degli atti di gestione degli amministratori – in una sostanziale doglianza attinente al modo con il quale il giudice di merito ha in effetti ritenuto sottratta al sindacato giudiziario la serie delle operazioni, dapprima lungamente elaborate e poi attuate dalla societa’ FDG e dalle sue collegate nel tentativo di instaurazione del cd. polo cellulosico. In tema, va comunque qui ribadito che all’amministratore di una societa’ non puo’ essere imputato, a titolo di responsabilita’, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalita’ imprenditoriale e puo’ pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di sua revoca, ma non come fonte di responsabilita’ contrattuale nei confronti della societa’. Ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non puo’ mai investire le scelte di gestione o le modalita’ e circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica, ma solo la diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere e, quindi, l’eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalita’ (Cass. 3409/2013, 1783/2015) e tale prova e’ stata esclusa.
2. Il secondo motivo di ricorso appare gia’ per un primo profilo inammissibile, ove censura – senza peraltro indicare come tale contestazione riprenda un’eccezione gia’ formulata avanti ai giudici di merito – l’esorbitanza dall’oggetto sociale di iniziative che invece la pronuncia torinese ha inquadrato all’interno di un progetto d’impresa del tutto caratterizzato siccome proprio delle linee di intervento e sviluppo riferibili alle attivita’ della societa’ FDG. Ai fini della valutazione della pertinenza di un atto degli amministratori di una societa’ di capitali all’oggetto sociale, e della conseguente efficacia dello stesso ai sensi dell’art. 2384 c.c., il criterio da seguire e’ invero quello della strumentalita’, diretta o indiretta, dell’atto rispetto all’oggetto sociale, inteso come la specifica attivita’ economica (di produzione o scambio di beni o servizi) concordata dai soci nell’atto costitutivo in vista del perseguimento dello scopo di lucro proprio dell’ente. Non sono invece sufficienti, al predetto fine, ne’ il criterio della astratta previsione, nello statuto, del tipo di atto posto in essere (in quanto, da un lato, la elencazione statutaria di atti tipici non potrebbe mai essere completa, data la serie infinita di atti, di vario tipo, che possono essere funzionali all’esercizio di una determinata attivita’, e, dall’altro, anche la espressa previsione statutaria di un atto tipico non assicura che lo stesso sia, in concreto, rivolto allo svolgimento di quella attivita’), ne’ il criterio della conformita’ dell’atto all’interesse della societa’ (in quanto l’oggetto sociale costituisce, ai sensi dell’art. 2384 c.c., un limite al potere rappresentativo degli amministratori, i quali non possono perseguire l’interesse della societa’ operando indifferentemente in qualsiasi settore economico, ma devono rispettare la scelta del settore in cui rischiare il capitale fatta dai soci nell’atto costitutivo) (Cass. 17696/2006).
La sentenza della corte d’appello ha dunque ampiamente dato conto della impossibilita’, piu’ in generale, di censire un qualsiasi profilo di illegittimita’ delle operazioni del 23.12.2003 senza istituire una base conoscitiva completa tanto della fase ideativa, cui quelle ancora appartenevano, come della fase esecutiva, nella quale si sono risolte anche in modificazioni rispetto al quadro gestorio ipotizzato, ma sempre dando conto all’assemblea (e ai revisori esterni) delle ragioni che indussero gli amministratori a discostarsi dalla iniziale previsione, cosi’ adattando nuove fattispecie decisorie ancora coerenti con il piano, per come divenuto possibile in una nuova compatibilita’ industriale e finanziaria, esplicitamente affermata. Al punto che anche l’entita’ contabile dell’apparente pregiudizio, prospettato in circa 10 milioni di Euro e per l’effetto finale della cessione dei marchi, e’ apparsa come la mera conseguenza di atti sinergici fra societa’ del gruppo volti a ricollocazioni strategiche e rimediali ad un piu’ ampio progetto perseguito senza successo. In tale esito assolutorio da ogni connotazione d’illiceita’, la sentenza torinese con chiarezza riporta i fattori macroeconomici esterni (dopo il deterioramento della situazione economica di mercato e la ritardata integrazione del polo) e poi quelli scrutinati all’interno (ristrutturazione di una linea produttiva, cessazione di forniture di materie prime, restrizione del credito) che indussero – in fase esecutiva – al citato “scostamento del forecasi’ e al riassetto contabile conseguente, dopo averne analizzato la serieta’ e la ragionevole ponderatezza al fine di comprendere il mutamento delle linee guida di azione della FDG che ebbe a chiudere la propria vicenda ristrutturativa, circa un anno dopo, ponendosi in liquidazione, non perseguendo il progetto di conversione in societa’ immobiliare creditrice di affitti nei confronti delle societa’ operative del polo e definendo in regime di compensazione le partite di debito e credito che si erano nel frattempo venute a determinare fra societa’ del gruppo. In questo senso, la sentenza ha adeguatamente dato conto di una razionale giustificazione dell’insuccesso imprenditoriale, non confondibile con una strategia dismissiva e depauperativa, come invece ipotizzato dall’azione promossa dalla procedura. La seconda censura, sulla pretesa omessa considerazione dell’abuso di direzione unitaria, diviene cosi’ assorbita, poiche’ logicamente posteriore alla precedente questione.
3. Il terzo motivo di ricorso e’ inammissibile. Rileva il Collegio che il primo profilo della duplice censura in realta’ non espone un fatto, la cui omessa considerazione possa trovare contestazione nell’appropriato vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 bensi’ uno scenario operazionale meramente ipotetico cui il ricorrente collega conseguenze piu’ favorevoli, per l’assetto patrimoniale della societa’, ove ad esso si fossero conformate le condotte contrattuali degli organi di questa. In tal modo pero’ la doglianza non si conforma al principio per cui il motivo di ricorso con cui si denuncia l’omesso esame di un fatto – a prescindere dai nuovi limiti gia’ vigenti anche per il presente giudizio, a seguito della novella di cui al D.L. 22 dicembre 2012, n. 83, art. 54 conv. nella L. 7 agosto 2012, n. 134 – deve specificamente fare riferimento non ad una “questione” o un “punto” della sentenza, ma almeno ad un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioe’ un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioe’ un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purche’ controverso e decisivo (Cass. 21152/2014, 13457/2012, 2805/2011). Altrettanto inappropriatamente, in base alla citata novella, anche il secondo profilo di censura e’ inammissibile, poiche’ la difformita’ delle delibere rispetto alle operazioni contrattuali successive e’ stata invece specificamente analizzata dal collegio torinese. La critica non si attiene pertanto al principio per cui, dopo la citata modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito e’ sindacabile in sede di legittimita’ soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. 12928/2014). Va invero ribadito che la riformulazione della disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. s.u. 8053/2014), ne’ e’ piu’ configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma – attribuendo rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti – non permette che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva neanche come ipotesi di nullita’ della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. (Cass. 13928/2015).
Il ricorso pertanto va dichiarato inammissibile, con pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimita’ secondo le regole della soccombenza e meglio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in
favore di ciascun controricorrente in Euro 22.200 (di cui 200 per esborsi), oltre al 15% forfettario sul compenso e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi.
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