CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 17838 depositata il 9 settembre 2016
TRIBUTI – MANCATO PAGAMENTO DI CARTELLE ESATTORIALI – ISCRIZIONE DI IPOTECA
Ritenuto in fatto
V. D. ha ricevuto la notifica di iscrizione di ipoteca per il mancato pagamento di cartelle esattoriali relative sia a tributi che a sanzioni di diversa natura e di diverso oggetto, per un ammontare di circa 25 mila euro.
Ha proposto opposizione denunciando vizi della procedura e carenza di motivazione dell’atto.
Con sentenza 16/11/2009 la Commissione provinciale di Bari ha riconosciuto valide le ragioni del contribuente,annullando l’atto.
Su appello/ però/di Equitalia la Commissione regionale ha riformato la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione il contribuente con tre motivi di ricorso. Resiste con controricorso Equitalia.
Motivi della decisione
La decisione impugnata ha ritenuto legittima l’iscrizione di ipoteca avverso cui il contribuente aveva invece opposto vizi formali e di procedura. In particolare ha ritenuto che non si applicasse all’iscrizione ipotecaria l’obbligo ex art. 50 DPR 602 del 1973 di far precedere un’intimazione ad adempiere, né che l’atto di iscrizione fosse, come invece denunciato dal contribuente, privo di sufficiente motivazione.
1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della iscrizione ipotecaria per violazione dell’art. 50 DPR 602/ 1973.
Sostiene che l’iscrizione di ipoteca viola il disposto della suddetta norma, la quale prevede che “se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’art. 26 di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
Poiché, secondo il ricorrente, l’iscrizione di ipoteca equivale ad inizio di espropriazione, essa avrebbe dovuto essere preceduta dal suddetto avviso.
Il motivo è fondato, nei termini che seguono.
E” vero che il richiamo del ricorrente all’art. 50 secondo comma DPR 602/ 1973 non è pertinente, in quanto tale disposizione non si applica alle iscrizioni ipotecarie (Sez. Un. n. 19667 del 2014; Sez. Un. 19668 del 2014; Sez. 6, n. 10234 del 2012).
E’ tuttavia vero però che, secondo consolidato orientamento, (Cass. n. 6072/ 2015; Cass. n. 8447/ 2015; Cass. n. 9926/ 2015) spetta al giudice di qualificare correttamente la tesi del contribuente, che ha dedotto, in questo caso, la nullità della iscrizione a ruolo della ipoteca a causa della mancata instaurazione del contraddittorio; e non assume rilievo che sia stata invocata una norma in concreto non applicabile, dovendo il giudice dare adeguata veste giuridica ai fatti prospettati dalla parte.
Ciò posto, come ha statuito questa Corte, in tema di riscossione coattiva delle imposte L’Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 DPR n. 602 del 1973, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine- che può essere determinato- in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo art. 77 bis DPR 602 del 1973) in trenta giorni- per presentare osservazioni o effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria (Sez. un. n. 19667/ 2014).
Non osta a tal riguardo il fatto che l’iscrizione ipotecaria non costituisce un atto dell’espropriazione forzata, circostanza che rende non necessaria la previa notifica dell’intimazione ex art. 50, ma che non impedisce comunque il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, il quale impone che l’iscrizione sia preceduta dalla comunicazione e dalla concessione del termine, a pena di nullità della iscrizione (Sez. 6, n. 23875 del 2015).
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli altri due.
Il ricorso va pertanto accolto, ma le spese, data la novità della questione al momento della instaurazione della lite, possono compensarsi.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo. Compensa le spese.