CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 1786 del 29 gennaio 2016
TRIBUTI – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PROCEDIMENTO – GIUDIZIO DI APPELLO – ASSENZA DI COMUNICAZIONE DELL’AVVISO DI UDIENZA EX ART. 31 E 61 DEL D.LGS. N. 546 DEL 1992 – NULLITA’ DELLA SENTENZA
In fatto e diritto
M.A. propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi contro la sentenza resa dalla CTR del Lazio n. 383/6/13, depositata l’8.4.2013, con la quale è stato accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza del giudice di primo grado che aveva annullato il fermo amministrativo notificato alla contribuente.
Assume valore preliminare l’esame del primo motivo di ricorso con il quale la ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza impugnata resa dalla CTR in assenza della comunicazione dell’avviso di Equitalia spa, costituitasi con controricorso, si è rimessa alle valutazioni del Collegio quanto a tale motivo.
L’Agenzia delle entrate non ha depositato difese scritte.
La censura è manifestamente fondata.
Ed invero, già a livello di prassi amministrativa si ritiene che il mancato rispetto del termine per l’invio dell’avviso di trattazione della causa previsto dell’art. 31 d.lgs. n. 546/1992 – applicabile in relazione al richiamo operato quanto ai giudizi di appello, dall’art. 61 d.lgs. n. 546/92 – determina la nullità della comunicazione e di tutti i successivi atti consequenziali, salva l’acquiscenza della parte interessata che, nelle proprie difese scritte, non sollevi tempestivamente l’eccezione, ovvero che comparendo nella pubblica udienza non eccepisca alcunché al riguardo – cfr. Circ. Ag. Dogane 4.4.2002 n. 26, par. 6 -.
Si tratta di principi ormai sedimentati nella giurisprudenza di questa Corte, essendosi di recente ritenuto che nel contenzioso tributario, la comunicazone della data di udienza, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
Ne consegue che la omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione determina la nullità della decisione della commissione tributaria-cfr. Cass. n. 13654/2011; Cass. n. 23607/2012; conf. Cass. n. 11487/2013-.
Sulla stessa linea interpretativa è stato ritenuto che la tardiva comunicazione dell’avviso di trattazione dell’udienza non produceva nullità della sentenza nel solo caso di partecipazione del difensore alla detta udienza – Cass. n. 20370/2006-.
Orbene, dall’esame del fascicolo d’ufficio è emerso che non vi è prova dell’invio dell’avviso di fissazione udienza alla parte contribuente, risultando unicamente un foglio con annotazione “da definire”.
Sulla base di tali emergenze il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato, assorbendo l’esame delle altre censure ed impone l’accoglimento del ricorso con la cassazione della sentenza e il rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Visti gli artt. 375 e 380-bis c.p.c.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio per nuovo esame e per la riliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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