CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 17865 depositata il 9 settembre 2016 – I rapporti contrattuali di somministrazione in corso o già esauriti al 31.12.2011 sono da considerarsi sottoposti unicamente agli ordinari termini di prescrizione dei diritti e ciò in quanto, diversamente opinando, si dovrebbe considerare del tutto priva di senso la disposizione transitoria dettata in tema di contratti a termine, mentre la stessa è indispensabile, nei limiti di materia in cui opera