CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 17925 depositata il 12 settembre 2016
SOCIETÀ DI PERSONE – SOCIETÀ OCCULTA – REQUISITI – PARTECIPAZIONE DI TUTTI I SOCI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ SOCIETARIA IN VISTA DEL RISULTATO UNITARIO E DETERMINAZIONE DEI CONFERIMENTI A COSTITUIRE UN PATRIMONIO COMUNE – NECESSITÀ
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:
“Con sentenza in data 2 aprile 2014, la Corte d’appello di Brescia ha rigettato l’impugnazione proposta dal sig. B.M. contro la sentenza del Tribunale Ordinario di Mantova, che aveva respinto la sua domanda di accertamento dell’esistenza di una societa’ occulta, fra costituita tra l’attore ed il fratello B.L., e di accesso alla documentazione contabile amministrativa dell’impresa, con ordine al medesimo B.L. di presentare il conto della gestione 2001 e quello di chiusura. Secondo la Corte territoriale, gli elementi probatori emersi nel giudizio di primo grado non permettevano di ritenere provato l’esercizio di una comune attivita’ sorretta dall’affectio societalis.
Avverso la sentenza del giudice distrettuale ha proposto ricorso il soccombente sig. B.L., con atto notificato il 15 aprile 2015, sulla base di un unico motivo, con cui denuncia la violazione o falsa applicazione di terze sostanziale (artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 115 c.p.c.), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.
Il sig. B.M. resiste con controricorso.
Il ricorso appare manifestamente infondato, giacche’, anche sotto le apparenti spoglie della violazione dei menzionati dispositivi di legge, chiede a questa Corte un sostanziale riesame delle risultanze processuali ed una diversa valutazione della pertinenza delle prove (precostituite e semplici)compiuta dal giudice di secondo grado, dopo che allo stesso risultato era pervenuto anche il primo giudice.
Infatti, nell’impianto motivazionale della decisione impugnata, non sono ravvisabili i (sostanziali) vizi motivazionali oltre che quelli di violazione di legge ipotizzati dal ricorrente con i due mezzi di ricorso, atteso che la Corte ha incisivamente motivato in ordine:
a) Al fatto che: 1) l’utilizzo della collaborazione del sig. B.L. nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, con conseguente remunerazione, erano inconciliabili con la richiesta di partecipazione agli utili, 2) era mancata la prova del conferimento del capitale iniziale; 3) diverse prove erano generiche, inidonee o richieste in via esplorativa; 4) la mera prestazione di una garanzia fideiussoria non sarebbe indice di affectio societatis; 5) le deposizioni testimoniali esaminate non avevano il valore probatorio ipotizzato.
b) Inoltre, le censure mosse dalla ricorrente, anche in ordine alla presunta violazione di legge, mirano sostanzialmente alla inammissibile ripetizione del giudizio di merito (attraverso il riesame di fatti e documenti oggetto di apprezzamento dai primi e secondi giudici merito) e, con riferimento alle sentenze (come quella oggetto del presente giudizio) pubblicate oltre il termine di trenta giorni successivo all’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012 (che ha convertito il D.L. n. 83 del 2012), si infrangono sull’interpretazione cosi’ chiarita dalle SU civili (nella Sentenza n. 8053 del 2014): la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, con in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettali dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Pertanto, e’ denunciabile in tassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrailo irriducibile tra affermazioni nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.
c) Infine, questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 366 del 1998), ha affermato il principio di diritto, a cui si e’ sostanzialmente attenuto – con giudizio logico ed immune da vizi giuridici – il giudice di merito, anche nella valutazione delle emergenze probatorie e dei mezzi istruttori richiesti dall’attore, e secondo cui: La mancata esteriorizzazione del rapporto societario costituisce il presupposto indispensabile perche’ possa legittimamente predicarsi, da parte del giudice, la esistenza di una societa’ occulta, ma cio’ non toglie che si richieda pur sempre la partecipazione di tutti i soci all’esercizio della attivita’ societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regole dell’ordinamento interno, e che i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio comune, sottratto alla libera disponibilita’ dei singoli partecipi (art. 2256 cod. civ.) ed alle azioni esecutive dei loro creditori personali (artt. 2270 e 2305 stesso codice), l’unica particolarita’ della peculiare struttura collettiva de qua consistendo nel fatto che le operazioni sono compiute da chi agisce non gia’ in nome della compagine sociale (vale a dire del gruppo complessivo dei soci), ma in nome proprio.
In conclusione, si’ deve disporre il giudizio carnevale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e art. 375 c.p.c., n. 5″.
Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale risultano essere state mosse osservazioni critiche con memoria e nel corso della discussione orale, da parte della difesa della ricorrente;
che, tuttavia, tali osservazioni non appaiono idonee a far discostare il convincimento del Collegio dalla Relazione gia’ notificata alle parti, poiche’ le deduzioni difensive – ancora una volta – sono del tutto interne alle gia’ esplicitate ragioni di inammissibilita’/infondatezza delle deduzioni svolte con il ricorso per cassazione (e sopra illustrate nella relazione del Consigliere incaricato);
che, percio’, il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto, in applicazione dei richiamati ed enunciati principi di diritto;
che, alla reiezione del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase, in favore del resistente, liquidate come da dispositivo, oltre che il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questa fase del giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
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