CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 17965 depositata il 13 settembre 2016
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – PUBBLICO IMPIEGO PRIVATIZZATO – LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO – RIFORMA FORNERO – APPLICABILITA’
Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 376 del 2015, la Corte d’appello di Torino rigettava il reclamo proposto ai sensi dell’art. 1 comma 58 della L. n. 92 del 2012 da A.I. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accertato l’illegittimità (per difetto di giusta causa e giustificato motivo, trattandosi di violazione non reiterata degli obblighi di comportamento) del licenziamento intimatole in data 2/12/2013 dall’ Azienda Ospedaliera (…) di Torino, per, non avere provveduto, nel corso di un’assenza per malattia al rientro da un periodo di comando presso la ASL di Rieti, a comunicare il proprio domicilio presso il Comune di Torino.
La Corte d’appello esaminava la fattispecie ai soli fini di individuare la fattispecie sanzionatola applicabile, unica questione oggetto del giudizio di secondo grado. Rilevava quindi che la condotta costituente l’addebito disciplinare era stata integrata nel suo profilo oggettivo e soggettivo e non era punita dalla contrattazione collettiva con sanzione conservativa, sicché non ravvisava i presupposti per l’applicazione della tutela reale disciplinata dal IV comma dell’art. 18 della L. n. 300 del 1970 nella formulazione introdotta dalla L. n. 92 del 2012, invocata dalla ricorrente, e confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato risolto il rapporto di lavoro e condannato l’Azienda Ospedaliera a corrispondere alla I. un’indennità commisurata a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in applicazione del V comma della norma richiamata.
Per la cassazione della sentenza A.I. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l’Azienda Ospedaliera (…) di Torino.
Motivi della decisione
1. I motivi di ricorso attingono la sentenza della Corte di merito laddove non ha ritenuto che nel caso ricorresse l’ipotesi di “insussistenza del fatto contestato” cui consegue, ai sensi del comma IV dell’art. 18 della L. n. 300 del 1970, nella formulazione introdotta dalla L. n. 92 del 2012, la tutela reintegratoria.
1.1. A fondamento del primo motivo, la I. deduce I’ erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’articolo 18 della L. n. 300 del 1970 e I’ erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente il fatto contestato nei suoi profili oggettivo e soggettivo.
1.2. Come secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2104 e 2106 c.c. nonché I’ erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che lo stato di malattia fosse irrilevante ai fini dell’adempimento.
2. All’udienza pubblica, la difesa della ricorrente ha sostenuto che la natura pubblica Azienda Ospedaliera (…) di Torino preclude l’applicazione delle modifiche apportate dalla I. n. 92 del 2012 all’art. 18 della L. n. 300 del 1970, come stabilito da questa Corte nella sentenza n. 11868 del 2016.
2.1. Questo Collegio ritiene di dover esaminare la questione così proposta, trattandosi di individuare l’esatta regola di diritto applicabile alla fattispecie, attinente l’oggetto delimitato dalle censure sollevate con i singoli motivi e quindi la normativa applicabile al licenziamento disciplinare che, in virtù dell’accertamento ormai definitivo operato in sede di merito, deve ritenersi privo di giusta causa e giustificato motivo.
Occorre infatti ribadire che questa Corte di cassazione può accogliere il ricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, a condizione che essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti, fermo restando che l’esercizio del potere di qualificazione non può comportare la modifica officiosa della domanda per come definita nelle fasi di merito o l’introduzione nel giudizio d’una eccezione in senso stretto (v. in tal senso Cass. 9.6.2016 n. 11868, Cass. 14.2.2014 n. 3437; Cass. 17.4.2007 n. 9143; Cass. 29.9.2005 n. 19132).
3. Rileva quindi ai fini della decisione la natura giuridica dell’ Azienda Ospedaliera (…) di Torino, che è stata istituita con la L. R. Piemonte n. 39 del 2004, ai sensi dell’articolo 4 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e dell’articolo 5 della L.r. 28 settembre 1994, n. 39 (Individuazione delle aziende sanitarie regionali), con personalità giuridica pubblica e con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.
Il rapporto di lavoro del personale è quindi assoggettato alla disciplina di cui al D.lgs n. 165 del 2001 e rientra nell’ambito dei rapporti di diritto pubblico c.d. contrattualizzato ai sensi dell’art. 40 ss. del suddetto testo unico, nel comparto di contrattazione del personale del Servizio sanitario nazionale.
4. A tale qualificazione consegue l’operatività del principio affermato da questa Corte con la sentenza n. 11868 del 2016, cui occorre dare continuità, e quindi l’inapplicabilità delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 all’art. 18 della L. n. 300 del 1970, con la conseguenza che la tutela in caso di licenziamento illegittimo, pur intimato in data successiva all’entrata in vigore della richiamata L. n. 92, resta quella prevista dall’art. 18 St.lav. nel testo antecedente la riforma.
5. Tale considerazione è decisiva ed assorbente al fine di ritenere la fondatezza del ricorso e disporre la cassazione della sentenza impugnata. Segue il rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che dovrà valutare le conseguenze dell’ illegittimità del licenziamento in applicazione della normativa di cui all’art. 18 della L. n. 300/1970 nella formulazione applicabile, e giudicare anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.
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