CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 17969 depositata il 13 settembre 2016
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE – LICENZIAMENTO INTIMATO DALL’APPALTATORE – IMPUGNAZIONE NEL CONFRONTI DEL COMMITTENTE
Svolgimento del processo
1. M.P. aveva adito il Tribunale di Parma per fare accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con I. srl, la illegittimità dell’allontanamento dal servizio avvenuto il 21.5.2007 a seguito del recesso comunicatogli dalla società G.S. soc. coop a r.l., e per ottenere la condanna delle due società al pagamento di differenze retributive, alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento all’effettiva reintegrazione.Tanto sull’assunto di avere lavorato per la I. srl in virtù di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto con la G.S. soc. coop a r.l.
2. Il Tribunale, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il P. e la I., aveva condannato quest’ultima al pagamento di differenze retributive, aveva dichiarato I’illegittimità del licenziamento intimato dalla G.S. e aveva pronunciato nei confronti di quest’ultima i provvedimenti restitutori economici e reali previsti dall’art. 18 della legge 300/1970.
3. Adita dal lavoratore, la Corte di Appello di Bologna, per quanto oggi rileva, ha confermato la statuizione di primo grado che aveva dichiarato la decadenza del lavoratore dal diritto di impugnare il licenziamento nei confronti della I. srl.
4. Ha rilevato che non era stato dimostrato che vi fosse stato un licenziamento orale risultando, di contro, dimostrato, ed anche ormai inoppugnabilmente accertato dalla sentenza di primo grado non impugnata sul punto, che l’attività lavorativa prestata in favore di I. era stata interrotta dal licenziamento adottato in forma scritta dalla G.S.
5. Ha ritenuto non conferente il richiamo ai principi elaborati con riguardo alla legge 1369/1960 e, ricondotta, la vicenda dedotta in giudizio, all’art. 27 del D. Lgs. 276/2003, ha ritenuto che il comma 2 di questa disposizione, nel riferire all’utilizzatore tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, imponeva al P. di impugnare il licenziamento intimato dalla società G.S. spc. coop a r.l. anche nei confronti di I., impugnazione che mancava.
6. Il P. chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria, al quale resiste I. srl.
Motivi della decisione
7. I motivi di ricorso
8. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6 L. 604/1966, errata riconduzione dei fatti al diritto ed illogicità della motivazione, deducendo che, poiché la I. non aveva adottato nei confronti di esso ricorrente alcun licenziamento in forma scritta, non trovava applicazione il termine decadenziale previsto dall’art. 6 della legge 604/1966.
9. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge 604/1966, assumendo che, pur aderendo alla tesi esposta nella sentenza impugnata, secondo cui I’art. 27 c. 4 del D. Lgs. 276/2003, che imputa all’interposto gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro posti in essere dall’interponente, l’atto di impugnazione del licenziamento del lavoratore indirizzato a quest’ultimo avrebbe efficacia anche nei confronti dell’interposto.
10. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge 604/1966 con riferimento al destinatario dell’atto di impugnazione stragiudiziale nelle fattispecie di somministrazione irregolare.
11. Sostiene che, dovendo il licenziamento adottato dalla società G.S. s.r.l, considerarsi “tamquam non esset” e non avendo la I. adottato alcun provvedimento risolutorio non sussisteva alcun onere di impugnativa, a carico di esso lavoratore, nei confronti di quest’ultima.
12. Preliminarmente vanno respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalla controricorrente perché, in ciascuno dei motivi di ricorso, i diversi profili di censura risultano esplicitati in maniera chiara ed autosufficienza.
Esame dei motivi
13. I tre motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.
14. L’art. 27 del D.Lgs. n. 276 del 2003, (rubricato “Somministrazione irregolare”) stabilisce:
“1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui all’art. 20 e all’art. 21, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’art. 414 c.p.c., notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, fa costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.
3. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all’art. 20, commi 3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell’ordinamento, all’accertamento della esistenza delle ragioni che la giustificano e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano all’utilizzatore”.
15. La disposizione pur rievocando al primo comma, il vecchio meccanismo sanzionatorio della legge 1369/1960, in quanto prevede che il lavoratore ha facoltà di chiedere ai sensi dell’art. 414 c.p.c. “la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze” del soggetto “che ne ha utilizzato la prestazione…con effetto dall’inizio della prestazione” se ne differenzia notevolmente.
16. Disponendo, infatti, in maniera espressa ed inequivoca che “tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o per la gestione del rapporto, … si intendono compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione” , sancisce che l’utilizzatore subentra nei rapporti così come costituiti e poi gestiti dal somministratore.
17. Deve, pertanto, ritenersi che, sia per quel che riguarda la tipologia di lavoro, che viene ricondotto all’utilizzatore negli stessi termini in cui era stato voluto (costituito) e poi gestito dal somministratore, sia per quanto riguarda gli atti di gestione del rapporto, questi producono, per espressa volontà del legislatore, tutti gli effetti negoziali anche modificativi del rapporto di lavoro, loro propri, ivi incluso il licenziamento.
18. A quanto appena osservato consegue che il licenziamento anche se intimato, come nella fattispecie in esame, dal somministratore dovrà essere impugnato nei sessanta giorni successivi alla sua comunicazione, pena la ordinaria decadenza dell’azione di annullamento anche rispetto all’utilizzatore, non potendo ormai trovare applicazione i principi affermati da questa Corte con riguardo alla legge 1369/1960.
19. Sulla scorta delle considerazioni svolte, in conclusione il ricorso va respinto con affermazione del seguente principio di diritto. “Nei casi di costituzione d’un rapporto di lavoro direttamente in capo all’utilizzatore, ai sensi dell’art. 27 c. 1 del D. Lgs. 276/2003, gli atti di gestione del rapporto posti in essere dal somministratore producono nei confronti dell’utilizzatore tutti gli effetti negoziali anche modificativi del rapporto di lavoro, loro propri, ivi incluso il licenziamento, con conseguente onere del lavoratore di impugnare il licenziamento nei confronti di quest’ultimo ai sensi dell’art. 6 della legge 604/1966.
20. Le spese sono compensate avuto riguardo alla novità della questione.
21. Ai sensi dell’art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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