CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 17986 depositata il 13 settembre 2016
TRIBUTI – IRAP – MEDICO CONVENZIONATO CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Il presupposto dell’applicazione dell’IRAP rappresentato dall’autonoma organizzazione si concretizza quando:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione,
c) oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutivi.
IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di B.G. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 2117/19/2014, depositata in data 15/12/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (medico convenzionato con il Sevizio Sanitario Nazionale) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2004 al 2007 – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame del contribuente, dichiarando dovuto il rimborso IRAP richiesto, hanno sostenuto che difettavano nella specie elementi idonei a configurare una “significativa organizzazione di mezzi e personale funzionali a rendere l’attività libero professionale del medico parificabile a quella di un imprenditore”. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
IN DIRITTO
1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 2 e 3 d.lgs. 446/1997 e 2082 c.c., avendo la C.T.R escluso la ricorrenza dell’autonoma organizzazione malgrado l’Ufficio avesse dedotto che, per gli anni d’imposta in contestazione, il professionista si era avvalso delle prestazioni di un lavoratore dipendente ed avesse sostenuto spese non esigue in relazione a beni strumentali, quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria, spese relative agli immobili, oltre ad avere svolto l’attività anche in struttura polifunzionale organizzata in forma associativa.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta poi la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 38 DPR 602/1973, avendo la C.T.R. implicitamente rigettato, accogliendo integralmente la domanda di rimborso formulata dal contribuente, l’eccezione, formulata dall’Ufficio, sin dalle controdeduzioni in primo grado, di decadenza dal rimborso con riferimento al versamento eseguito per il primo acconto IRAP dell’anno 2004, per un importo di € 1.224,00, stante il decorso del termine di 48 mesi tra la presentazione dell’istanza di rimborso (avvenuta il “22/07/2008”) e l’epoca del versamento dell’acconto, eseguito “il 18/06/2004”.
2. La prima censura è fondata, nei sensi di cui appresso.
Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dall’art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997 n. 446 – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutivi Secondo la Corte “lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale, si arresta all’impiego di un collaboratore”, il cui apporto, “mediato o generico”, all’attività svolta dal contribuente si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.
Ora, la C.T.R. nulla dice in ordine alla ricorrenza della spesa per lavoro dipendente, indicata comunque dalla dichiarazione dei redditi del contribuente (quale riprodotta in ricorso), e dunque non può affermarsi in questa sede che si trattasse o meno di dipendente con mansioni meramente esecutive, con necessità di nuovo esame, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite.
Quanto poi all’esercizio in forma associata ovvero presso una struttura poli funzionale – circostanza pure questa di cui non vi è traccia nella decisione impugnata – il motivo è invece infondato.
E’ stato invero affermato da questa Corte il seguente principio di diritto: “In base al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, (come modificato dal D.lgs. n. 137 del 1988, art. 1), ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista), non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi. Non sono perciò soggetti ad irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata” (Cass. 9276 e 9693/2012; Cass. n. 27032/2013; Cass. n. 21150/2014; Cass. 246/2014; Cass.11095/2015). Non è pertanto sufficiente la mera allegazione, da parte della ricorrente Agenzia, circa lo svolgimento dell’attività da parte del medico anche presso una “struttura polifunzionale”, per giustificare l’assoggettamento ad IRAP.
3. Anche il secondo motivo è fondato.
Invero, la C.T.R. ha accolto l’appello del contribuente, ritenendo spettante ai medesimo, in riforma della decisione impugnata, il rimborso integrale delle somme richieste, così implicitamente (nulla essendo espresso al riguardo in sentenza) rigettando l’eccezione di decadenza, formulata dall’Agenzia delle Entrate sin dal primo grado (per come in questa sede dedotto), ex art. 38 DPR 602/1973, in relazione all’acconto versato nel giugno 2004.
Dovrà, di conseguenza, essere riesaminata la questione della decadenza, implicante comunque accertamenti in fatto, preclusi in questa sede di legittimità.
4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame in ordine sia alla natura delle spese per lavoro dipendente dichiarate dal contribuente, ai fini del loro eventuale rilievo per la debenza dell’IRAP, sia alla questione della parziale decadenza dal rimborso, quanto al primo acconto IRAP versato nel 2004. Il giudice del rinvio provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, coti rinvio alla C.T.R. del Veneto in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
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