CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 17999 depositata il 14 settembre 2016
TRIBUTI – ACCERTAMENTO FISCALE – DECADENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La srl S. LA propone ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, illustrati con successiva maioria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna che, rigettandone l’appello, ha confermato la fondatezza della pretesa dell’ amministrazione finanziaria manifestata con l’avviso di accertamento con il quale venivano recuperate, per l’anno 1999, ritenute d’accanto non versate.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo del ricorso la società contribuente censura la decisione per aver ritenuto operante la proroga biennale, di cui all’art. 10 della legge n. 289 del 2002, del termine di decadenza dall’accertamento fissato, per le imposte dirette, dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, e per l’IVA dall’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Il motivo è fondato, per essere l’amministrazione decaduta dal potere di accertamento, non operando nella specie la proroga biennale dei termini ordinari, per le imposte dirette e per l’IVA, disposta dall’art. 10 della legge n. 289 del 2002, e ciò pur avendo la contribuente aderito al condono ai sensi del precedente art. 9, e non, come per l’ufficio sarebbe stato corretto trattandosi di ritenute d’acconto, in base all’art. 8 della medesima legge.
Questa Corte ha infatti chiarito come in tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata agli uffici finanziari dall’art. 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai “contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9” opera, “in assenza di deroghe contenute nella legge” sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore di cui alla suddetta legge, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, perché raggiunto da un avviso di accertamento notificatogli prima dell’entrata in vigore della legge (Cass. n. 17395 del 2010).
Il discrimine individuato dal legislatore sta dunque nell’essersi avvalsi delle disposizioni di favore “recate dagli articoli da 7 a 9” della normativa sul condono, cane nella specie, ovvero nel non essersene avvalsi.
In proposito il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni svolte in proposito dalla corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011, a tenore della quale “per escludere l’applicazione della proroga biennale è sufficiente la presentazione della richiesta di condono, indipendentemente dal suo accoglimento o diniego. A tale interpretazione inducono sia la lettera dell’art. 10 della legge n. 289 del 2002 (che non condiziona l’applicazione della proroga biennale al perfezionamento del condono, ma si limita ad affermare che essa è prevista nei confronti dei contribuenti che «non si avvalgono» delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della stessa legge, cioè nei confronti di coloro che omettono di avanzare le suddette richieste agevolative non avvalendosi della facoltà loro concessa da tali articoli); sia la ratio della proroga (diretta a consentire agli uffici tributari di procedere all’accertamento in un temine più ampio nei soli confronti dei contribuenti che non hanno portato all’attenzione degli uffici le loro posizioni tributarie attraverso la presentazione delle istanze di condono, come evidenziato da questa Corte con la sentenza n. 356 del 2008); sia la natura eccezionale di ogni ampliamento temporale dei poteri accertativi (ampliamento di stretta interpretazione e, quindi, non estensibile ai contribuenti che abbiano presentato la richiesta di agevolazione e non abbiano, poi, di essa effettivamente goduto).
Il motivo va pertanto accolto, con assorbimento dell’esame degli altri quattro motivi aventi ad oggetto il merito dell’accertamento, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente diretto a far valere la decadenza dell’ufficio dall’accertamento.
L’essersi formata la giurisprudenza di riferimento in epoca successiva all’introduzione del giudizio consente di dichiarare compensate fra le parti le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della società contribuente.
Dichiara compensate fra le parti le spese dell’intero giudizio.