CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 18099 depositata il 14 settembre 2016 – Il licenziamento di un dipendente pubblico che ha raggiunto l’anzianità contributiva massima di 40 anni, senza aver raggiunto il limite massimo ordina mentale di 65 anni, è possibile a condizione che sussista una specifica motivazione o, in alternativa, un criterio applicativo deliberato, “a priori”, in atti generali di organizzazione interna che ponga i criteri applicativi per l’esercizio di tale facoltà