CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 18124 depositata il 15 settembre 2016 – Per i licenziamenti effettuati per ragioni disciplinari, anche se la disciplina collettiva preveda un determinato comportamento come giusta causa o giustificato motivo soggettivo di recesso, il giudice investito dell’impugnativa della legittimità del licenziamento deve comunque verificare l’effettiva gravità della condotta addebitata al lavoratore