CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 1813 del 29 gennaio 2016
TRIBUTI IN GENERE – CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI EX ART. 36-TER DPR N. 600/1973 – CARTELLA ESATTORIALE – OMESSA COMUNICAZIONE PREVENTIVA – ILLEGITTIMITA’ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
CONSIDERATO IN DIRITTO
F.C. propose ricorso avverso la cartella di pagamento con la quale si era proceduto, ex art. 36 ter d.p.r. n. 600 del 1973, a riliquidare la dichiarazione presentata per il periodo di imposta 2007.
L’adita Commissione Tributaria Provinciale rigettò il ricorso e la decisione, appellata dal contribuente, è stata confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
Il Giudice di appello riteneva legittima la cartella impugnata pur se non preceduta dalla preventiva comunicazione dell’avviso bonario. Avverso la sentenza il contribuente ha proposto ricorso su due motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Il ricorrente ha depositato memoria.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Rigettata preliminarmente l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente essendo il ricorso conforme ai parametri di cui agli artt. 360 e 366 c.p.c., il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 ter, comma 4, d.p.r. n. 600/1973 e 6 e 10 della legge n. 212/2000 è fondato, con conseguente assorbimento del primo motivo, con il quale, invece, si deduce la violazione dell’art.15, comma 1, lettere e) ed t) del T.U. 22 dicembre 1986 n. 917.
2. Nella specifica materia è, invero, di recente intervenuta questa Corte la quale, con sentenza n.15311/2014, ha statuito che, in tema di imposte sui redditi, la cartella di pagamento, che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo ex art. 36 ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è nulla poiché tale comunicazione assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente prima dell’iscrizione al ruolo, in ciò differenziandosi dalla comunicazione della liquidazione della maggiore imposta ex art. 36 bis dello stesso decreto, che avviene all’esito di un controllo meramente cartolare ed ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, per cui l’eventuale omissione non incide sull’esercizio del diritto di difesa e non determina alcuna nullità.
3. Ne consegue, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (essendo pacifica la mancata comunicazione dell’esito del controllo), la decisione nel merito della controversia con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.
4. La novità della soluzione giurisprudenziale induce a compensare tra le parti le spese dei gradi di merito e quelle del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
In accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto dal contribuente.
Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e quelle del giudizio di legittimità.
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