CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 18188 depositata il 16 settembre 2016
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO FUSIONE PER INCORPORAZIONE – DIRITTI E OBBLIGHI DELLE SOCIETà PARTECIPANTI ALL’OPERAZIONE – PROSECUZIONE DEI RAPPORTI ANTERIORI ALLA FUSIONE
Svolgimento del processo
G.M. impugnava ex art. 1 comma 48 della L. n. 92 del 2012 il licenziamento irrogatogli – in data 16.5.2012 – dalla S. s.p.a. e il Tribunale, in sede di opposizione, dichiarava illegittimo il licenziamento e disponeva la reintegrazione nel posto di lavoro, dovendosi ritenere ricorrenti i requisiti di un licenziamento collettivo e, di conseguenza, la violazione del procedimento previsto dalla L. n. 223 del 1991.
Proposto reclamo in data 18.12.2014 dalla S. s.p.a., la Corte di appello dichiarava inammissibile l’impugnazione rilevando che – a seguito di annotazione nel registro delle imprese della fusione per incorporazione della S. s.p.a. nella E. s.p.a. in data 3.12.2014 – la società doveva ritenersi estinta in momento precedente l’interposizione del reclamo.
Ricorre la E. per ottenere la cassazione della sentenza, affidando il ricorso a due motivi, illustrati da memoria, ai quali il M. replica con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo (articolato in più censure) la società ricorrente deduce violazione degli artt. 83, 110, 156, 164, 182, 299, 300, 328, 342 c.p.c., 1396, 1728, 1729, 2495, 2504 bis c.c.avendo, la Corte territoriale, trascurato che la convenienza di proporre appello è stata valutata dai difensori della S. s.p.a. sulla scorta di procura ad litem conferita per i due gradi di merito e ratificata, prima di proporre appello, dal soggetto incorporante E. s.p.a. e dovendo applicarsi, nel caso di specie, l’art. 2504 bis c.c. che prevede la prosecuzione dell’attività della società incorporata nella società incorporante.
2. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce vizio di motivazione avendo trascurato, la Corte territoriale, che E. s.p.a., al momento dell’emanazione della sentenza di primo grado, era già socio unico di S. s.p.a. e il reclamo era stato proposto a seguito di valutazioni operate dalla incorporante e che, comunque, con le note depositate in data 23.3.2015 il legale rappresentante della E. s.p.a. aveva ratificato l’azione processuale svolta in nome dell’incorporata S. s.p.a.
3. I due motivi, che per ragioni di connessione logico-giuridica possono essere trattati unitariamente, sono meritevoli di accoglimento.
Va premesso che l’art. 2504-bis c.c., comma 1, nel testo che risulta dopo la riforma attuata con il D.Lgs. n. 6 del 2003, applicabile al tempo dei fatti, lascia ferma la previsione per cui la società risultante dalla fusione o incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti all’operazione, ma non parla più di società “estinte” e – quel che più conta – dice espressamente che l’assunzione in capo alla società risultante dalla fusione o incorporante dei diritti e degli obblighi delle società preesistenti comporta la prosecuzione di tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
4. – La giurisprudenza della Corte ha dunque chiarito che:
– “il legislatore ha così (definitivamente) chiarito che la fusione tra società, prevista dall’art. 2501 c.c. e segg., non determina, nell’ipotesi di fusione per incorporazione, l’estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell’ipotesi di fusione paritaria; ma attua l’unificazione mediante l’integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione” (Cass., Sez. Un., ord. 8 febbraio 2006, n. 2637);
– le fusioni avvenute dopo l’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 2504-bis c.c., determinano soltanto un fenomeno evolutivo – modificativo della società; il che significa che non vi è ”l’estinzione di un soggetto e (correlativamente) la creazione di un diverso soggetto; risolvendosi (come già è stato rilevato in dottrina) in una vicenda meramente evolutiva – modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo” (Cass., Sez. Un., 17 settembre 2010, n. 19698; Sez. Un., 14 settembre 2010, n. 19509);
– ben diversa è la situazione dell’estinzione conseguente alla cancellazione della società dal registro delle imprese per cessazione o per completamento delle attività di liquidazione, in base alla considerazione che, “nell’incorporazione per fusione, la società incorporante, già prima della citata novella del 2003, partecipando essa stessa alla fusione, non è mai totalmente distinta dalla parte già costituita, onde quel tipo di operazione dipende interamente dalla volontà degli stessi organi delle due società che ne sono protagoniste, ivi compresa l’incorporante che è destinata a subentrare nella posizione processuale dell’incorporata” (Cass., Sez. Un., 13 marzo 2013, n. 6070).
4.1. – L’evento della cancellazione non assume, per conseguenza, rilievo dirimente, qualora sia determinato dalla fusione: ancora le sezioni unite (Cass., Sez. Un., 6070/2013) hanno rimarcato, esaminando giustappunto la rilevanza della cancellazione al fini dell’estinzione della società, che “ben diverso è il caso dell’estinzione conseguente a cancellazione della società dal registro delle imprese, che certamente può anch‘essa dipendere da un atto volontario della parte, ma alla quale non può dirsi partecipe il soggetto (il socio) destinato a succederle nei processo, al quale può essere sì talvolta imputato di aver concorso con la sua volontà a porre la società in liquidazione, ma di regola non certo di averne determinato l’estinzione, a seguito di cancellazione dai registro, nonostante la pendenza di rapporti non ancora definiti”.
5. – In definitiva, l’esclusione della fattispecie estintiva in caso d’incorporazione comporta l’ammissibilità dell’appello, in quanto la fusione comporta un mutamento formale di un’organizzazione societaria già esistente, ma non la creazione di un nuovo ente, che si distingua dal vecchio, per cui la società incorporata sopravvive in tutti i suoi rapporti, anche processuali, alla vicenda modificativa nella società incorporante (cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 24498/2014).
5.1. – Né depone in senso contrario Cass. 15 febbraio 2013, n. 3820, che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla società incorporata, in ragione delle peculiarità della fattispecie, in cui “la società incorporata prima ha ottenuto le cancellazione dal registro delle imprese e poi ha proposto appello, cosi venendo contra factum proprium”.
6. In conclusione, il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al giudice di merito per l’esame delle ulteriori censure ritenute assorbite. Al giudice del rinvio va rimessa anche la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
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