CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 18193 depositata il 16 settembre 2016 – Nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita del dipendente non possono comprendersi emolumenti diversi da quelli previsti dal combinato disposto degli artt. 3 e 38 del D.P.R. n. 1032 del 1973, non potendo in particolare interpretarsi le locuzioni “stipendio”, “paga” o “retribuzione”, nel senso generico di retribuzione omnicomprensiva riferibile a tutto quanto ricevuto dal dipendente in modo fisso o continuativo e con vincolo di corrispettività con la prestazione