CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 18226 depositata il 16 settembre 2017
Svolgimento del processo
La A spa, concessionaria del servizio riscossione tributi del Comune di Figline Valdarno, aveva notificato alla P.C. spa ora B. M. spa, proprietaria di un opificio industriale per la produzione di calcestruzzo, alcune fatture per crediti TIA per gli anni d’imposta dal 2006 al 2010. Il Comune infatti aveva ritenuto che la società fosse soggetta al pagamento dell’imposta TARSU e TIA in riferimento all’area dell’intero opificio per una superficie totale di mq 11.758, ivi compresa quella non edificata, adibita a piazzale di manovra degli autoarticolati e parcheggi di automezzi adibiti a carico e scarico. La società contribuente impugnò tra l’altro l’avviso di accertamento con il quale era stato chiesto il pagamento relativo all’anno 2008, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze la quale accolse il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, su appello della A. spa confermò la sentenza di \r) primo grado ritenendo non applicabile l’imposta TIA alle aree scoperte adibite a manovra e parcheggio in quanto insuscettibili di produrre rifiuti. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha proposto ricorso per cassazione A spa con quattro motivi e memorie La P.C. spa resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la società A. spa lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.21 e 49 D.Lgs 5/2/1997 nr. 22, artt 58,60,62 e 66 D. Legisl. 507 del 1993 in riferimento all’art. 360 coma l nr.3 cpc per avere il giudice di appello erroneamente ritenuto che l’area adibita a parcheggio di betoniere e spazio di manovra fosse esente da TIA in quanto insuscettibile di produrre rifiuti per la potenziale inidoneità dell’area alla produzione di rifiuti urbani mentre, al contrario, l’esenzione di cui sopra non è automatica ma deve essere specificamente allegata e dimostrata dal contribuente nella denuncia di variazione o in quella originaria.
Con il secondo motivo di ricorso la società lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.21 e 49 D.Lgs 5/2/1997 nr.22, artt 58,60,62 e 66 D. Legisl. 507 del 1993; in riferimento all’art. 360 comma l nr.3 cpc per avere il giudice di appello ritenuto che debba essere esentata dall’obbligo contributivo correlato al rimborso dei costi fissi della tariffa l’area occupata da viabilità accessoria agli impianti per la potenziale inidoneità dell’area alla produzione di rifiuti urbani mentre, al contrario, l’esenzione di cui sopra non è automatica ma deve essere specificamente allegata e dimostrata dal contribuente nella denuncia di variazione o in quella originaria.
Con il terzo motivo di ricorso la società lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.21 e 49 D.Lgs 5/2/1997 nr. 22, artt. 58,60,62 e 66 D. Legisl. 507 del 1993; art.2697 cc in riferimento all’art. 360 comma 1 nr.3 cpc per avere il giudice di appello ritenuto che debba essere esentata dall’obbligo contributivo correlato al rimborso dei costi fissi della tariffa l’area destinata ad un uso insuscettibile di produrre rifiuti senza onerare il contribuente dall’obbligo di fornire la prova della mancata produzione di rifiuti.
Con il quarto motivo di ricorso la società lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 18,19,24,57 Decr. Legisl. 546/1992 in riferimento all’art. 360 comma l nr.3 cpc per avere la CTR accolto motivi proposti dalla B. spa inammissibili perché non proposti nel ricorso introduttivo e cioè quelli relativi alla mancanza di delibera comunale sulla assimilazione da parte del Comune dei rifiuti industriali a quelli urbani.
Con il quinto motivo di ricorso la società lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 18,19,24,57 Decr. Legisl. 546/1992 in riferimento all’art. 360 coma 1 nr.3 cpc per avere la CTR accolto motivi proposti dalla B. spa inammissibili perché non proposti nel ricorso introduttivo e cioè quelli relativi alla mancanza di delibera comunale sulla assimilazione da parte del Comune dei rifiuti industriali a quelli urbani.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto in ordine a tutti i motivi proposti attinenti alla 4 medesima questione.
In particolare occorre premettere, sull’assoggettabilità a tassazione dell’area adibita a manovra di autoarticolati e parcheggio, che il principio generale che governa la TARSU è costituito dal rapporto con la disponibilità dell’area produttiva di rifiuti per cui la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in virtù dell’art. 62, primo coma, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che costituisce previsione di carattere generale, è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni) mentre le deroghe alla tassazione indicate dal secondo comma del medesimo art. 62 e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denunzia originaria o in quella di variazione.
Ciò premesso correttamente i giudici di merito hanno ritenuto non soggetta a tributo TIA (che costituisce una mera variante della TARSU come affermato da Sezioni Unite 2010/14903 2015/23114 e dalla Corte Costituzionale 2010/64), per la parte fissa, l’intera area dell’opificio di mq 11.758 in quanto, detratta l’area di mq 1.762 mq che produce rifiuti urbani come riconosciuto dalla stessa ricorrente, l’area di mq 9.996 adibita a spazi di manovra di autoarticolati, parcheggio di betoniere e viabilità o produttrice di rifiuti speciali non assimilati non deve essere tassata per la parte fissa ai sensi dell’art.62 comma 2 D.Lgs 507/93.
A conferma di quanto sopra in ordine ai rifiuti speciali non assimilati smaltiti in proprio la recente Cass. V sezione nr.9859 del 2016 ha affermato in ordine ai rifiuti speciali non assimilati smaltiti in proprio che: “In tema di TARSU con riguardo all’art. 62, coma 3, d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 …la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, salva l’applicazione sulla stessa di un «coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi>> e chiaramente presuppone l’assoggettamento a TIA dei soli rifiuti urbani e salvo il diritto ad una riduzione della stessa in caso di produzione di rifiuti assimilati «smaltiti in proprio». Cosicché…per rifiuti consistenti in materiali di ferro o comunque ferrosi che non potevano essere assimilati a quelli urbani la contribuente non era tenuta a versare la parte variabile della TIA (Cass. sez. trib. n. 5829 del 2012; Cass. sez. trib. 3756 del 2012).”
Il ricorso deve quindi essere respinto con condanna alle spese della ricorrente stante la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna A. Ambiente Energia Risorse spa al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 6.500,00 complessivamente oltre spese accessorie come per legge. Ai sensi de1l’art.13 comma 1 quater DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Ai sensi de1l’art.13 comma 1 quater DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
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