CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 18352 depositata il 19 settembre 2016
ACCERTAMENTO – IRREPERIBILITA’ ASSOLUTA – NECESSITA’ RICERCA APPROFONDITA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.
1. Con il primo motivo si censura la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e degli artt. 137, 138, 140, 143, 145 e 148 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nella parte in cui la CTR ha ritenuto effettuata regolarmente la notifica dell’avviso di accertamento, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), (cd. “irreperibilità assoluta”), che invece può essere effettuata solo “in via residuale, previo espletamento delle opportune ricerche dell’inesistenza nel Comune ove la persona giuridica ha il domicilio fiscale, di una qualsiasi sede, ufficio o azienda della medesima, nonchè dell’impossibilità di eseguire la notifica nei confronti del legale rappresentante”; ricerche delle quali il messo notificatore non aveva dato conto, così come della doverosa verifica che il mancato rinvenimento del destinatario potesse dipendere “da una temporanea assenza dello stesso” (cd. “irreperibilità relativa”).
2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non avere la C.T.R. rilevato, “ai fini del raggiungimento della prova della notifica, la mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, o quantomeno della spedizione della stessa”.
3. Il terzo mezzo attiene alla violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), laddove il giudice d’appello ha ritenuto inammissibile, in quanto “motivo nuovo”, l’eccezione relativa al mancato invio della raccomandata informativa.
4. Il primo motivo risulta meritevole di accoglimento.
5. I giudici di secondo grado si sono invero limitati ad affermare che “l’ufficio ha dimostrato che la notifica dell’avviso di accertamento è stata effettuata regolarmente” – perciò confermando la statuizione di inammissibilità del ricorso in quanto tardivo, stante il ritenuto perfezionamento della notifica, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in data 30 dicembre 2009 (“ottavo giorno successivo alla data di affissione all’albo comunale”) – quando invece la relata di notifica, appositamente trascritta in ricorso (pag. 7 e s.), recava solo la seguente attestazione: “Deposito di atto ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e. In data odierna, il sottoscritto ho notfficato l’atto dell’Agenda delle Entrate di Roma (OMISSIS), ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 lett. e, e del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 171, deposita copia dell’atto in busta chiusa presso la Casa Comunale di Roma affiggendo l’avviso di deposito all’Albo Provinciale di Roma”, senza alcuna indicazione circa il fatto che il destinatario della notifica fosse ivi risultato “sconosciuto”, nè tantomeno delle ricerche all’uopo effettuate, la valutazione della cui sufficienza sarebbe spettata poi al giudice di merito, ai fini della ritualità notifica dell’atto impositivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e)” (v. Cass. n. 24082/15; cfr. Cass. n. 22796/15).
6. Costituisce infatti ius receptum di questa Corte il principio per cui “la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perchè risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune” (da ultimo, Cass. sez. 5^, n. 7523/16; conf. Cass. nn. 6886/16, 25436/15, 23332/15, 24260/14, 14030/11, 20425/07, 7268/02); in questa seconda ipotesi (cd. irreperibilità assoluta), pur non richiedendosi “nuove ed ulteriori ricerche”, è pur sempre necessario nonchè “sufficiente che il messo notificatore non reperisca il contribuente perchè sconosciuto all’indirizzo indicato” (Cass. sez. 5^, n. 23588/15 e n. 8676/15, con riguardo alla dicitura “sconosciuto”; conf. Cass. 25272/14, 17064/06, 906/02, 8071/95); presupposto che, come visto, non risulta invece attestato nel caso di specie.
7. Nel procedere a nuovo esame, il giudice del rinvio dovrà altresì valutare le ulteriori circostanze allegate dalla ricorrente (v. pag. 13 ricorso), per cui appena due mesi prima la società contribuente aveva ricevuto l’invito al contraddittorio allo stesso indirizzo della sede legale – (OMISSIS) – e che essa era rimasta ivi ubicata sino al 9 agosto 2013, come da visura camerale della C.C.I.A.A. di Roma.
8. Restano assorbiti i due ulteriori motivi, entrambi peraltro inammissibili perchè afferenti l’invio della “raccomandata informative”, prevista solo nella diversa ipotesi di cd. irreperibilità relativa (ed il terzo anche perchè la rilevata novità del corrispondente motivo integra una ratio decidendi meramente aggiuntiva della sentenza impugnata).
9. Conclusivamente, in accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al giudice d’appello in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei principi sopra enunciati, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.
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