CORTE DI CASSAZIONE sentenza n. 1841 del 1 febbraio 2016
INFORTUNIO SUL LAVORO – LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – MISURE DI SICUREZZA – NON UTILIZZO DI CINTURE E RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO
FATTO
1. Con sentenza in data 31.10.2014 la Corte d’Appello di Firenze confermava la sentenza emessa il 19.4.2012 dal Tribunale di Grosseto di condanna di M.M. alla pena di giustizia quale responsabile del reato di cui all’art.590, terzo comma, c.p. perché, nella qualità di legale rappresentante della omonima ditta e datore di lavoro di S.A., aveva omesso, per colpa generica e in specifica violazione dell’art. 56 d.p.r. 164/1956, di dotare di parapetto e tavola fermapiede laterale il ponteggio sul quale era intento a lavorare il detto operaio, che a seguito di caduta verso il vuoto dall’alto riportava lesioni consistite in numerose fratture agli arti.
2. La Corte territoriale rilevava che in ordine alla mancanza dei detti presidi antinfortunistici l’appellante nulla aveva obbiettato e che costituiva grave colpa del M.M. l’aver consentito che i dipendenti lavorassero in una così grave situazione di pericolo: quale datore di lavoro egli aveva infatti pacificamente assunto una posizione di garanzia, che ai sensi dell’art. 2087 cod.civ. gli imponeva di adottare adeguate misure di sicurezza in cantiere, sia dotando il ponteggio dei prescritti parapetto e tavola fermapiede, sia imponendo l’uso di cinture di sicurezza, per prassi non indossate dai dipendenti, come emerso dalla compiuta istruttoria.
3. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo vizio di motivazione dell’impugnata sentenza laddove non aveva tenuto conto della prova della presenza delle cinture di sicurezza in cantiere a disposizione degli operai, e nullità per violazione dell’art.521 c.p.p. perché la mancanza delle cinture di sicurezza non aveva formato oggetto di contestazione.
DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. Deve osservarsi in primo luogo che la Corte di merito ha fondato la pronuncia di condanna ritenendo raggiunta la prova della mancanza dei presidi di sicurezza dell’impalcatura, costituiti, come più volte detto, da parapetto e tavola fermapiede che il datore di lavoro aveva l’obbligo di installare, evidenziando come sul punto non fosse stato neppure proposto gravame, e come tale condotta integrasse quindi perfettamente l’addebito di colpa specifico contestato.
Poiché l’appello riguardava invece il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza – su cui pure si era soffermato il Tribunale, evidenziando che il M.M., pur consapevole del fatto che gli operai lavorassero senza cinture, non aveva mai mosso loro alcun rilievo né aveva imposto l’adozione di detto presidio antinfortunistico – la Corte di Firenze si è soffermata anche su questo profilo di colpa, ritenendo correttamente che non era sufficiente, per escludere la colpa del datore di lavoro, che le cinture di sicurezza fossero presenti in cantiere, sussistendo preciso obbligo di costui di assicurarsi che venissero ?effettivamente indossate.
4.2. Ciò dimostra non solo la correttezza del percorso motivazionale, ma anche la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso – difetto di correlazione tra imputazione contestata e decisione – poiché dalle sentenze di merito risulta che vi fu istruttoria su tutti i profili di colpa in ordine ai quali si svolse compiutamente l’attività difensiva dell’imputato.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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