CORTE DI CASSAZIONE sentenza n. 1850 del 1° febbraio 2016
LAVORO – PREVIDENZA – TRATTAMENTO PENSIONISTICO – REQUISITI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI – MATURAZIONE – DIRITTO POTESTATIVO DI PROSEGUIRE AUTOMATICAMENTE NEL RAPPORTO CONTRATTUALE – CONSENSO DEL DATORE DI LAVORO
La disposizione dello stesso D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24, comma 4, conv. dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, non attribuisce al lavoratore il diritto potestativo di proseguire nel rapporto di lavoro fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, in quanto la norma non crea alcun automatismo ma solo prefigura la formulazione di condizioni previdenziali che costituiscano incentivo alla prosecuzione dello stesso rapporto per un lasso di tempo che può estendersi fino a settanta anni.
—-
Svolgimento del processo
1. – La sentenza attualmente impugnata (depositata il 25 giugno 2014) accoglie il reclamo proposto dalla R.R.I. s.p.a. (d’ora in poi: RAI) avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 201/2014 e, in riforma di tale sentenza, rigetta la domanda con la quale P.M. ha impugnato il licenziamento comminatogli il 28 febbraio 2013 per il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età e dalla conseguente maturazione dei requisiti assicurativi e contributivi della pensione di vecchiaia previsti per gli iscritti all’Istituto nazionale per la previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).
La Corte d’appello di Cagliari, per quel che qui interessa, precisa che:
a) come sostiene la RAI, nel primo motivo d’appello, è errata l’interpretazione data dal Tribunale ai commi 4 e 24 dell’art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24, commi 4 e 24, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, anche se va precisato che nessuna delle due tesi interpretative rispettivamente sostenute dalle parti ha un chiaro appiglio letterale;
b) si deve, pertanto, ricorrere alla interpretazione sistematica, che porta a sottolineare come la pensione erogata dall’INPGI sia tuttora calcolata con il regime retributivo, sicché non avrebbe senso applicare ai suoi iscritti l’incentivo di cui al comma 4, che si fonda su meccanismi di rivalutazione dei contributi versati, tipici del sistema contributivo;
c) ne deriva che è da escludere che le norme applicabili all’AGO e alle forme sostitutive siano direttamente applicabile all’INPGI, anche se occorrerebbe un disposto legislativo più chiaro e univoco in tal senso;
d) in sintesi, gli iscritti all’INPGI non possono avvalersi del diritto al trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età e se hanno compiuto l’età pensionabile e maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia sono licenziabili liberamente ai sensi dell’art. 4 della legge n. 108 del 1990 e dell’art. 33 del CCNL R.
2. – Il ricorso di P.M. domanda la cassazione della sentenza per un unico, articolato motivo; resiste, con controricorso, la RAI, che deposita anche memoria ex art. 378 cod. proc. civ., nella quale richiama la recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 4 settembre 2015, n. 17589, che ha esaminato e risolto le questioni che sono dibattute nel presente giudizio.
Motivi della decisione
I – Sintesi dei motivi di ricorso.
1. – Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, in riferimento all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24, commi 4 e 24, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
Si rileva che le misure adottate dal legislatore con il D.L. n. 201 del 2011, art. 24, per contenere la spesa previdenziale sono di due specie: per la previdenza che incide sul bilancio dello Stato il contenimento della spesa è attuato mediante il rinvio ex lege dei pensionamenti (lavoratori la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme esclusive e sostitutive), e per la previdenza gravante sulle casse degli enti privati e delle forme gestorie di cui al D.Lgs. n. 509 del 1994, il contenimento è rimesso alle misure adottate dagli enti in questione con proprie delibere adottate direttamente nell’ambito della loro autonomia gestionale .(comma 24). Nel caso di specie l’INPGI (Istituto di previdenza cui è iscritto il ricorrente) appartiene alla prima delle suddette categorie, ha una disciplina speciale rispetto a quella del sistema generale dell’AGO ed è una forma sostitutiva di tale assicurazione, anche se è un Ente privatizzato ex d.lgs. n. 509 del 1994.
Del resto, se si seguisse la tesi della RM – accolta dalla Corte cagliaritana – il comma 4 del citato art. 24 non solo non si riferirebbe all’INPGI, ma non riguarderebbe nessuna forma sostitutiva dell’AGO, visto che l’INPGI è l’unica forma sostitutiva rimasta.
D’altra parte, ritenere, come ha fatto la Corte territoriale, che il disposto del comma 4 cit. non sia univoco nell’indicare il proprio ambito di applicazione nell’AGO e nelle forme sostitutive sarebbe una “una inaccettabile forzatura”.
Ne consegue che non può essere negato al ricorrente il diritto di beneficiare dell’opzione per proseguire l’attività di lavoro fino al compimento del 70 anno di età, che è prevista solo nel regime previsto dal comma 4.
II – Esame delle censure.
2. – Il ricorso non è da accogliere.
3. – Come ricordato anche dalla controricorrente, nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., le questioni che sono dibattute nel presente giudizio sono state esaminate e risolte dalla recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 4 settembre 2015, n. 17589.
Nell’articolata motivazione di tale sentenza è stato, per quanto qui interessa, escluso che tra le “forme esclusive e sostitutive” dell’AGO, cui è riferita la disciplina del comma 4 dell’art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, rientri alcuno degli Enti privatizzati a seguito del D.Lgs. n. 509, e ricompresi nella tabella ad esso allegata.
4. – Le Sezioni Unite hanno, al riguardo, precisato che: “la circostanza che per indicare le disposizioni dirette ad attuare il contenimento della spesa pensionistica riservate agli iscritti dagli enti privatizzati gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza il legislatore abbia indicato una sede specifica (il comma 24), diversa da quella riservata alle misure concernenti coloro che sono iscritti all’AGO e alle forme esclusive e sostitutive della medesima (comma 4 e seguenti), è chiaro indice della volontà di adottare due diversi schemi di intervento. Di modo che deve escludersi che, nonostante l’ambiguità dell’espressione normativa, le disposizioni contenute nell’art. 24, comma 4, possano avere una estensione così ampia da abbracciare anche posizioni assicurative ricomprese nell’ambito del successivo comma 24.
Tale convinzione nasce innanzitutto da una fondamentale esigenza di logicità dell’intervento legislativo, in quanto sarebbe incomprensibile la ragione per cui il legislatore dopo aver affermato la rilevata divaricazione, coerente con i principi generali dell’ordinamento previdenziale, al punto da prevedere due differenti sedes materiae, consenta allo stesso tempo una commistione tra i diversi sistemi. Tale commistione sarebbe tanto più grave ove si consideri che i due sistemi previdenziali sono fondati su principi organizzativi diversi, essendo le contribuzioni, i requisiti soggettivi e le modalità di godimento delle prestazioni per l’AGO fissati direttamente dalla legge, e per gli enti privatizzati rimessi ai rispettivi statuti e regolamenti, seppure sotto la vigilanza dell’Autorità centrale. Nulla ovviamente avrebbe impedito al legislatore di procedere ad una determinazione autoritativa anche per gli iscritti agli enti privatizzati, ma non è questo il caso, atteso che, in considerazione delle rilevate diversità dei sistemi, sarebbe stata necessaria una espressa disposizione derogatoria.
In altre parole, nella struttura del D.L. n. 201, ferma restando la natura e l’estensione del regime previdenziale dell’INPGI, le misure di contenimento della spesa debbono derivare dalle disposizioni dell’art. 24, comma 24, e cioè dalle “misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni”, adottate dagli enti e dalle forme gestorie di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 “nell’esercizio della loro autonomia gestionale”.
Non può, pertanto, affermarsi che all’INPGI, ente privatizzato gestore di forma obbligatoria di previdenza e assistenza, come tale indicato nella tabella allegata al D.Lgs. n. 509 del 1994, sia applicabile la disciplina del D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 4″.
5. – Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che la disposizione dell’ultimo periodo dell’art. 24, comma 4 – secondo cui “nei confronti dei lavoratori dipendenti, l’efficacia delle disposizioni di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità” -consente di ritenere che, ove siano maturate le condizioni previste dalla prima parte del comma (e quindi siano intervenuti i coefficienti di trasformazione ed il rapporto di lavoro sia consensualmente proseguito) la tutela prevista dall’art. 18, dello Statuto dei lavoratori continua ad applicarsi “entro il predetto limite di flessibilità”, ovvero entro il periodo massimo consentito per il prolungamento del rapporto di lavoro, costituito dal raggiungimento del settantesimo anno di età.
Conseguentemente, si è affermata l’infondatezza della tesi secondo cui “la norma attribuirebbe la tutela dell’art. 18 dello Statuto solo nel caso venga raggiunto il limite massimo di flessibilità (settanta anni), di modo che ne deriverebbe una sorta di automatismo, nel senso che il riconoscimento della maggior tutela si trascinerebbe il diritto a rimanere in servizio per poter godere della tutela stessa”.
Si è, infatti, specificato che “tale costruzione è estranea al testo di legge, il quale, si ripete consente l’estensione della tutela dell’art. 18, solo nel caso che le parti abbiano consensualmente ritenuto di procrastinare la durata del rapporto, in presenza delle condizioni di adeguamento pensionistico fissate dallo stesso comma 4”.
6. – In conclusione, le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi di diritto:
“a) ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia pensionistica previste dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24, conv. dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, la disciplina applicabile agli iscritti all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) è quella assicurata dalle misure adottate dall’Istituto stesso ai sensi dello stesso D.L. n. 201, art. 24, comma 24, al pari di quanto previsto per gli iscritti agli altri enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza privatizzati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, come tali indicati nella tabella a quest’ultimo allegata;
b) la disposizione dello stesso D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24, comma 4, conv. dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, non attribuisce al lavoratore il diritto potestativo di proseguire nel rapporto di lavoro fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, in quanto la norma non crea alcun automatismo ma solo prefigura la formulazione di condizioni previdenziali che costituiscano incentivo alla prosecuzione dello stesso rapporto per un lasso di tempo che può estendersi fino a settanta anni”.
III – Conclusioni.
7. – In applicazione dei suindicati principi il presente ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti, essendo la soluzione giurisprudenziale delle complesse questioni trattate nel presente giudizio intervenuta solo di recente e successivamente alla proposizione del ricorso.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 02 agosto 2019, n. 80 - Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 10 del 19 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 14 del 16…
- Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 2084 depositata il 28 febbraio 2023 - La sentenza della Corte di Giustizia 23/11/2017, C-427/2016 e C-428/2016 non ha escluso a priori la possibilità di introduzione dei minimi tariffari, sottolineando il…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 20 marzo 2020, n. 95 - Modifiche alle ordinanze commissariali n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 29 del 9 giugno 2017, n. 36 del 8 settembre 2017, n. 61 del…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE TRIESTE - Ordinanza 28 maggio 2019 - Non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, decreto-legge n. 193/2016 così come modificato nella legge n. 225/2016 nella parte in cui…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 27 ottobre 2020, n. 339016 - Disposizioni attuative del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 febbraio 2017 di attuazione dell’articolo 1, commi 145 e 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 20 maggio 2020 - Aggiornamento dei Panieri di riferimento dei CDS di cui all'allegato 1 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, in materia di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…
- Non vi è preclusione tra il cumulo giuridico e la
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5115 deposi…
- In tema di sequestro preventivo a seguito degli il
In tema di sequestro preventivo a seguito degli illeciti di cui al d.lgs. n. 231…