CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 18512 depositata il 21 settembre 2016 – L’art. 1 della legge n. 230 del 1962, applicabile ratione temporis, dopo aver stabilito al terzo comma che l’apposizione del termine ai contratti di lavoro è priva di effetto se non risulta da atto scritto, ha così disposto al quinto comma: “La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore a dodici giorni lavorativi