CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 18512 depositata il 21 settembre 2016
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO OCCASIONALE – PRESTAZIONE NON SUPERIORE A 12 GIORNI LAVORATIVI – FORMA SCRITTA DEL CONTRATTO – NON SUSSISTE LA CONVERSIONE DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Roma R.C. ed E.V., premesso che erano stati più volte assunti dalla Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, quali componenti dell’orchestra sinfonica, con contratti a tempo determinato, chiedevano dichiararsi la nullità del termine apposto al contratto da loro stipulato rispettivamente dal 29 ottobre al 3 novembre 1998 e dal 23 novembre al 28 novembre 2000, in quanto entrambi sottoscritti in data successiva (di uno o più giorni) rispetto a quella di effettivo inizio della prestazione musicale.
Chiedevano altresì la conversione a tempo indeterminato dei contratti anzidetti a decorrere dalla data di stipula degli stessi, con il conseguente risarcimento dei danni.
Il Tribunale adito dichiarava la nullità del termine apposto ai contratti, ma rigettava i ricorsi per avvenuta risoluzione consensuale dei rapporti.
Proponevano appello i lavoratori ed appello incidentale condizionato la Fondazione.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 19 giugno 2013, senza esaminare l’appello principale dei lavoratori relativo alla risoluzione consensuale dei rapporti, accoglieva quello incidentale condizionato, avente ad oggetto la nullità del termine apposto ai contratti.
Riteneva al riguardo che essi avevano avuto entrambi una durata inferiore a dodici giorni, onde, a norma dell’art. 1, comma 5, L. 230 del 1962, applicabile ratione temporis, erano legittimi, non essendo necessaria la forma scritta, in quanto aventi carattere occasionale.
Confermava il rigetto della domanda subordinata dei lavoratori, volta ad accertare il loro diritto di precedenza nelle successive assunzioni a tempo determinato, rilevando che gli appellanti non avevano formulato in merito alcuna censura alla sentenza impugnata.
Dichiarava infine assorbito “ogni ulteriore motivo di censura dell’appello principale ed ogni motivo contenuto nell’appello incidentale”.
Per la cassazione di questa sentenza propongono ricorso i lavoratori sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la Fondazione, proponendo ricorso incidentale condizionato per due motivi. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 5, della legge n. 230 del 1962, rilevano che, in base a tale disposizione, la scrittura non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni.
Nella specie non si trattava di rapporti lavorativi aventi natura puramente occasionale, atteso che essi ricorrenti – il C. dal 1990 al 1998, il V. dal 1988 al 2000 – avevano sottoscritto nel tempo con la Fondazione una serie di contratti a tempo determinato, molti dei quali di durata superiore ai dodici giorni, quali componenti dell’orchestra sinfonica, aventi identico oggetto e contenuto.
Era quindi necessaria l’adozione della forma scritta.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, deducono che la Corte di merito, accogliendo l’appello incidentale della Fondazione sulla nullità del termine apposto ai contratti, ha omesso di pronunciarsi – ritenendoli assorbiti – sui motivi di gravame formulati da essi ricorrenti con l’appello principale.
Trascrivono i ricorrenti detti motivi, con i quali era stato dedotto: l’erroneo convincimento dei primo giudice circa la risoluzione consensuale dei rapporti; l’irrilevanza, in tema di fondazioni lirico-sinfoniche, dello ius superveniens, costituito dal D.L. n. 64/2010, art. 3, commi 5 e 6, convertito dalla legge n. 100/2010, ai fini della conversione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato; l’irrilevanza dei divieti di assunzione a tempo indeterminato contenuti nella legge finanziaria del 2006 e del 2008; l’applicabilità dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, in tema di risarcimento spettante ai ricorrenti.
3. Il primo motivo non è fondato.
L’art. 1 della legge n. 230 del 1962, applicabile ratione temporis, dopo aver stabilito al terzo comma che l’apposizione del termine ai contratti di lavoro è priva di effetto se non risulta da atto scritto, ha così disposto al quinto comma: “La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore a dodici giorni lavorativi”.
I contratti per i quali i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la nullità del termine sono stati stipulati rispettivamente dal 29 ottobre al 3 novembre 1998 (quello del C.) e dal 23 al 28 novembre 2000 (quello del V.).
La Corte di merito ha preso in esame i rapporti intercorsi tra le parti dal 1998 al 2000 e – nel premettere che nell’anno 1998 il C. aveva lavorato per la Fondazione soltanto dal 6 al 12 ottobre e dal 29 ottobre al 3 novembre; che nel 1999 non aveva stipulato alcun contratto di lavoro; che nel 2000 aveva stipulato solo un altro contratto; che il V. aveva lavorato nel 2000 solo con un altro contratto a termine, oltre a quello impugnato; che nel 2001 aveva stipulato un solo contratto dal 22 al 27 febbraio – ha ritenuto che i contratti per cui è controversia, aventi entrambi una durata inferiore a dodici giorni, avessero carattere puramente occasionale, tenuto conto della loro durata e del numero “veramente esiguo” degli stessi in relazione all’arco di tempo preso in considerazione, e che dunque non fosse necessaria la forma scritta, trattandosi di singoli episodi che non comportavano una sostanziale elusione dell’obbligo di tale forma.
La valutazione degli elementi di fatto in ordine alla occasionalità del rapporto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto.
Nella specie non ricorre siffatta evenienza, alla stregua dei seguenti rilievi:
– i contratti in esame hanno avuto entrambi la durata di soli sei giorni;
– la prestazione eseguita dai ricorrenti era ontologicamente occasionale, dovendo considerarsi tale un rapporto di lavoro eventuale, non ordinario, e temporalmente limitato a pochi giorni;
– non risulta violato il quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, trattandosi di una assunzione avente in realtà carattere puramente occasionale, in quanto legata ad eventi di limitatissima durata, sottratta per esplicita previsione normativa all’obbligo della forma scritta, peraltro qui osservato, come s’è detto, sia pure con lieve ritardo.
Deve aggiungersi che i contratti, per ammissione dei ricorrenti, sono stati entrambi sottoscritti sia pure in data successiva (di uno o più giorni) rispetto a quella di effettivo inizio della prestazione musicale, ciò che esclude la mancanza della forma scritta, ponendosi semmai il diverso problema della necessaria contestualità della sottoscrizione del contratto con l’inizio della prestazione lavorativa, questione qui non dedotta dalle parti.
Né sono stati addotti dai ricorrenti elementi atti a far ritenere che la mancata, coeva sottoscrizione dei contratti all’atto della stipula sia stata dettata da intenti elusivi od altro.
Deve pertanto il ricorso essere rigettato.
Restano assorbiti il secondo motivo del ricorso principale nonché il ricorso incidentale condizionato, avente ad oggetto la questione relativa alla risoluzione consensuale del rapporto (primo motivo) nonché le questioni in ordine al divieto legale, per le fondazioni lirico-sinfoniche, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, alle conseguenze della illegittima apposizione del termine, al risarcimento del danno (secondo motivo), questioni tutte non esaminate dalla Corte territoriale perché ritenute assorbite.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002).
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo motivo dello stesso ricorso ed il ricorso incidentale condizionato; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, a favore della Fondazione resistente, in € 100,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi all’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1.
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