CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 18674 depositata il 23 settembre 2016
ACCERTAMENTO – SCONTRINO FISCALE – ATTIVITA’ AMBULANTE MARGINALE – OBBLIGATORIETA’ – NON SUSSISTE
Svolgimento del processo
La controversia concerne l’impugnazione da parte del contribuente dell’atto di irrogazione sanzioni per omessa installazione del misuratore fiscale nell’esercizio dell’attività di venditore ambulante di dolciumi. Il ricorrente contestava la sussistenza nel suo caso dell’obbligo di munirsi del misuratore fiscale (si trattava di attività di natura marginale svolta in occasione di sagre e fiere religiose senza ausilio di attrezzature motorizzate): tali deduzioni erano contestate dall’amministrazione secondo la quale il contribuente svolgeva la sua attività con l’ausilio di un furgone motorizzato e di una pralinatrice elettrica, attrezzature che il D.M. 21 dicembre 1992, art. 1, punto 11 prevede come soggette all’obbligo di installazione del misuratore fiscale in quanto attrezzature motorizzate. La Commissione adita accoglieva il ricorso e la decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’amministrazione propone ricorso per cassazione con due motivi. Il contribuente non si è costituito.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 12, della L. n. 18 del 1983, art. 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 11, del D.M. 21 dicembre 1992, art. 1, punto 11, affermando che l’esenzione dall’obbligo dello scontrino fiscale sia da limitare alle mere attività di smercio che non implichino esercizi di produzione delle merci medesime che di per sè richiedono un minimo apparato strumentale e l’impiego di attrezzature motorizzate, tanto più quando il volume d’affari realizzato dal contribuente escluda, per dimensioni, il carattere marginale dell’attività. 2. Con il secondo motivo, l’amministrazione deduce sostanzialmente le medesime contestazioni, ma non più sotto il profilo della violazione di legge, bensì sotto il profilo del vizio di motivazione. 3. Il ricorso non è fondato, con riguardo ad entrambi i profili dedotti. 4. Sotto il primo profilo, in cause analoghe tra le stesse parti, questa Corte ha rilevato che “il termine motorizzato indica chi sia dotato di veicolo a motore e ciò vale specificamente nel contesto in cui l’espressione viene usata e cioè quella della distinzione fra varie forme di commercio ambulante. In questo contesto la norma non può che essere interpretata come limitativa dell’obbligo di emissione dello scontrino fiscale a quelle attrezzature motorizzate che consentono la possibilità di dislocare agevolmente una postazione di vendita corrispondente a quella a posto fisso” (Cass. n. 1427, 1428 e 1429 del 2011). 5. Sotto il secondo profilo, in quanto la sentenza impugnata appare congruamente motivata sulla base di un accertamento di fatto, non adeguatamente censurato, che, da un lato, esclude che il contribuente svolga la sua attività a bordo di un’apposita attrezzatura motorizzata, limitandosi ad utilizzare un automezzo per il trasporto delle merci, e, dall’atro, esclude che il volume d’affari dichiarato derivi esclusivamente dall’attività ambulante, cumulandosi con questa il redito derivante dalla conduzione di un esercizio pubblico. 6. Pertanto il ricorso deve essere respinto. In ragione della mancata costituzione in giudizio del contribuente non occorre provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
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