CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 18709 depositata il 23 settembre 2016 – In tema di lavoro a tempo parziale, il rispetto del principio di non discriminazione, di cui all’art. 4 del d.lgs.61/2000, attuativo della dir. 97/81/ce relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale, comporta che il lavoratore in regime di part-time non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, che va individuato esclusivamente il quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi