CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 19041 depositata il 27 settembre 2016
ICI – OCCUPAZIONE D’URGENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di P.G.F. dell’avviso di accertamento portante ICI per gli anni di imposta dal (OMISSIS), la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della decisione di primo grado, rigettava il ricorso introduttivo del contribuente.
In particolare, il Giudice di appello riteneva che, in tema di espropriazioni disposte per ragioni di pubblica utilità, l’occupazione di urgenza, per il suo carattere coattivo, non priva il proprietario del possesso dell’immobile in quanto il bene, finchè non interviene il decreto di esproprio o comunque l’ablazione, continua ad appartenere a lui … discendendone il corollario che il proprietario (rimasto possessore) è da ritenersi soggetto passivo dell’ICI, anche se l’immobile è detenuto da terzi.
Avverso la sentenza P.G.F. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Il Comune di Eboli non resiste.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, art. 1140 c.c., nonchè del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 22 bis, laddove la Commissione regionale aveva ritenuto il contribuente tenuto alla dichiarazione ICI, malgrado lo stesso fosse stato, sin dall’anno (OMISSIS), privato del possesso e della disponibilità del proprio appezzamento di terreno, a seguito dell’occupazione di urgenza disposta dallo stesso Comune.
1.1. La censura è infondata essendo, all’uopo, sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (al quale si è espressamente riportato il Giudice di appello) secondo cui, in tema di espropriazioni, l’occupazione di urgenza, per il suo carattere coattivo, non priva il proprietario del possesso dell’immobile in quanto il bene, finchè non interviene il decreto di esproprio o comunque l’ablazione, continua ad appartenere a lui – tanto che per tal motivo gli si riconosce un’indennità per l’occupazione – mentre nell’occupante, che riconosce la proprietà in capo all’espropriando, manca l'”animus rem sibi habendi”, onde lo stesso è un mero detentore. Ne consegue che il proprietario è soggetto passivo dell’ICI ed è, quindi, obbligato a presentare la relativa dichiarazione, anche se l’immobile è detenuto da terzi (Cass. n. 21433/2007; id. n. 4753/2010).
2. Con il secondo motivo – rubricato: art. 360 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 2909 c.c., all’art. 111, al giudicato esterno relativo agli immobili della coniuge comproprietaria formatosi con decisioni n. 523 CTP Salerno, sez. 8^, del 17.12.2012 e n. 9138 CTR Napoli sez. n. 12^, del 24.10.2014, il ricorrente deduce come la sentenza impugnata si ponga in contrasto con il giudicato esterno, formatosi in relazione ai giudizi promossi, per la stessa annualità, dal coniuge comproprietario e conclusosi con sentenze che aveva, a sua volta, recepito quale giudicato vincolante la sentenza resa nei confronti dello stesso coniuge dalla Commissione tributaria provinciale per l’annualità successiva, sul presupposto che “in virtù di occupazione d’urgenza prima e poi di procedura di esproprio successivamente la ricorrente veniva spogliata del possesso del bene”.
2.1 Il motivo non è meritevole di accoglimento alla luce del consolidato principio per cui in tema di giudicato, qualora due giudizi facciano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due si sia concluso con sentenza definitiva il principio, secondo il quale l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause preclude il riesame dello stesso punto, non trova applicazione allorchè tra i due giudizi non vi sia identità di parti, essendo l’efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell’art. 2909 c.c., ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo (cfr. ex multis, di recente, Cass. n. 3187/2015).
3. Da quanto sin qui esposto consegue il rigetto del ricorso, senza pronuncia sulle spese per l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimato.
4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 36236 depositata il 12 dicembre 2022 - In tema di imposta di registro per espropriazioni per pubblica utilità, il beneficio della registrazione a tassa fissa, anziché proporzionale, dei provvedimenti di esproprio trova…
- Corte di Giustizia UE sentenza depositata il 4 maggio 2023, causa C‑127/22 - L’articolo 185 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che: lo scarto di un bene, che secondo il soggetto passivo era divenuto inutilizzabile nell’ambito…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 9956 depositata il 13 aprile 2023 - Rinvio alla Corte Costituzionale per violazione degli art. 3, 42 e 53 della Costituzione dell’art. 8 d.lgs. n. 23/2011, come definito dal diritto vivente, secondo cui il presupposto…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 gennaio 2022, n. 1593 - Ai fini dell'assoggettabilità a tassazione delle plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di esproprio o di somme derivanti da cessioni volontarie nel corso di procedimenti…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37420 depositata il 21 dicembre 2022 - In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (TARSU) pur in caso di omissione della denuncia di cessazione di occupazione dell'immobile nell'anno in cui tale…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 36774 depositata il 11 ottobre 2021 - In tema di sequestro preventivo, il trasferimento del vincolo cautelare dalla cosa al denaro ricavato dalla vendita di essa non esclude l'interesse della parte a…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…
- Per i crediti di imposta di Industria 4.0 e Ricerc
L’articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 ha disposto, per poter usufruire del…
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…