CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 19179 depositata il 28 settembre 2016 – In tema di transazione stipulata dal datore di lavoro e dal lavoratore occorre indagare se le parti, mediante l’accordo, abbiano perseguito la finalità di porre fine all'”incertus litis eventus” – anche solo per una parte del contenzioso – senza che, tuttavia, sia necessaria l’esteriorizzazione delle contrapposte pretese, nè che siano state usate espressioni direttamente rivelatrici del negozio transattivo, la cui esistenza può essere desunta anche dalla corresponsione di denaro da parte del debitore, accettata dal creditore dichiarando di essere stato pienamente soddisfatto e di non avere null’altro a pretendere, se possa ritenersi che essa esprima la volontà di porre fine ad ogni ulteriore contesa, ferma restando l’inammissibilità della prova testimoniale diretta a provare un diverso contenuto del rapporto transattivo. Quanto poi ai requisiti dell'”aliquid datum” e dell'”aliquid retentum”, essi non sono da rapportare agli effettivi diritti delle parti, bensì alle rispettive pretese e contestazioni, e pertanto non è necessaria l’esistenza di un equilibrio economico tra le reciproche concessioni