CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 19185 depositata il 28 settembre 2016
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO – LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO – ESUBERO DELLA POSIZIONE LAVORATIVA – RIPARTIZIONE DELLE MANSIONI FRA IL PERSONALE IN SERVIZIO – LEGITTIMITA’
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 7.8.13 la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di rigetto del 6.4.11 emessa dal Tribunale capitolino, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato il 15.8.08 da A.I.G. L.I. S.r.l. (società operante nel settore dello sviluppo di progetti immobiliari attraverso la loro individuazione, ideazione, realizzazione e vendita) a P.C., in favore del quale ordinava la riassunzione entro tre giorni o, in mancanza, il pagamento d’una indennità pari a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Rigettava nel resto le domande del lavoratore.
Per la cassazione della sentenza ricorre A.I.G. L.I. S.r.l. in liquidazione affidandosi a due motivi.
P.C. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 604/66, anche in relazione all’art. 41 Cost., per avere la Corte territoriale ritenuto irrilevante come giustificato motivo oggettivo di licenziamento la pur accertata chiusura della sede di Roma della società ricorrente cui era adibito l’attore, sol perché non erano state soppresse le mansioni affidategli (l’odierno controricorrente si occupava della commercializzazione di immobili per conto della società): in tal modo – si obietta in ricorso – la sentenza impugnata ha trascurato che un giustificato motivo oggettivo di licenziamento può consistere anche nella soppressione d’una singola posizione lavorativa con redistribuzione fra altri lavoratori delle mansioni assegnate al dipendente licenziato.
Il motivo è fondato.
Dalla lettura della sentenza impugnata emerge, in punto di fatto, che la sede di Roma della società ricorrente (presso la quale lavorava P.C.) è stata effettivamente chiusa, ma che le relative attività di commercializzazione – di cui si occupava nell’esercizio delle proprie mansioni l’odierno controricorrente – sono proseguite anche dopo il 15.8.08 (data del licenziamento per cui è causa).
Da ciò la sentenza arguisce che dopo questa data le suddette mansioni sono state (ancora) espletate da altri dipendenti della società.
Per tale ragione la ricorrente lamenta che erroneamente i giudici di merito hanno trascurato che il giustificato motivo oggettivo previsto dall’art. 3 legge n. 604/66 ben può consistere anche in una diversa distribuzione di determinate mansioni, tale da far emergere l’esubero della posizione lavorativa del lavoratore licenziato.
Ciò è conforme alla giurisprudenza di questa S.C., secondo cui il giustificato motivo oggettivo di licenziamento è ravvisabile anche nella soppressione d’una posizione lavorativa derivante da una diversa ripartizione di date mansioni fra il personale in servizio (cfr., ex aliis, Cass. n. 21121/04, seguita da altre conformi), attuata a fini di più economica ed efficiente gestione aziendale, nel senso che, invece di essere assegnate ad un solo dipendente, certe mansioni possono essere suddivise fra più lavoratori, ognuno dei quali se le vedrà aggiungere a quelle già espletate: il risultato finale può far emergere come in esubero la posizione lavorativa di quel dipendente che vi era addetto in modo esclusivo o prevalente.
Lo stesso si dica quando le mansioni di più lavoratori siano suddivise fra un numero più ridotto di dipendenti.
In entrambi i casi v’è, alla base, quella riorganizzazione tecnico-produttiva che integra il nucleo irriducibile del concetto di giustificato motivo oggettivo di cui al cit. art. 3 legge n. 604/66.
È appena il caso di ricordare che il diritto del datore di lavoro di ripartire diversamente determinate mansioni fra più dipendenti non deve far perdere di vista la necessità di verificare il rapporto di congruità causale fra la scelta imprenditoriale e il licenziamento, nel senso che non basta che i compiti un tempo espletati dal lavoratore licenziato risultino essere stati distribuiti ad altri, ma è necessario che tale riassetto sia all’origine del licenziamento anziché costituirne mero effetto di risulta (cfr. in tal senso Cass. n. 24502/11).
Infatti, se tale redistribuzione fosse un mero effetto di risulta (e non la causale del licenziamento) si dovrebbe concludere che la vera ragione del licenziamento risiede altrove e non in un’esigenza di più efficiente organizzazione produttiva.
Si rivela, infine, non conferente il richiamo (che si legge in controricorso) alla giurisprudenza secondo cui il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 legge n. 604/66 deve essere valutato sulla base degli elementi di fatto realmente esistenti al momento della comunicazione del recesso e non su circostanze future ed eventuali, giacché la prosecuzione – da parte di altri – di mansioni identiche o analoghe a quelle espletate da P.C. è stata collocata proprio nel medesimo contesto temporale in cui è stato intimato il licenziamento per cui è causa.
2- Il secondo motivo prospetta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. per vizio di ultrapetizione, avendo la sentenza impugnata pronunciato nel merito della domanda – sia pur rigettandola – di nullità del licenziamento perché ritorsivo, domanda che il lavoratore non aveva coltivato nelle conclusioni dell’atto d’appello.
Ancor prima che infondato – perché il carattere ritorsivo del licenziamento aveva costituito apposito motivo di gravame e le conclusioni dell’atto d’appello, rinviando a quelle di primo grado (che per detto carattere ritorsivo avevano, infatti, chiesto la reintegra nel posto di lavoro), lo hanno coltivato – il motivo è inammissibile per difetto di interesse ad impugnare (v. art. 100 c.p.c.), atteso che sul punto la società ricorrente è risultata vittoriosa e che, proprio perché tale, non ha interesse ad impugnare al solo fine di ottenere una correzione della motivazione della sentenza (cfr., ex aliis, Cass. 12.9.2011 n. 18674; Cass. 2.7.07 n. 14970; Cass. 29.3.05 n. 6601; Cass. 16.7.01 n. 9637; Cass. 9.9.98 n. 8924).
3- In conclusione, si accoglie il primo motivo e si dichiara inammissibile il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto:
“Può costituire giustificato motivo oggettivo di licenziamento ai sensi dell’art. 3 legge n. 604/66 anche soltanto una diversa ripartizione di date mansioni fra il personale in servizio, attuata a fini di più economica ed efficiente gestione aziendale, nel senso che, invece di essere assegnate ad un solo dipendente, certe mansioni possono essere suddivise fra più lavoratori ognuno dei quali se le vedrà aggiungere a quelle già espletate; il risultato finale fa emergere come in esubero la posizione lavorativa di quel dipendente che vi era addetto in modo esclusivo o prevalente. In tale ultima evenienza il diritto del datore di lavoro di ripartire diversamente determinate mansioni fra più dipendenti non deve far perdere di vista la necessità di verificare il rapporto di congruità causale fra la scelta imprenditoriale e il licenziamento, nel senso che non basta che i compiti un tempo espletati dal lavoratore licenziato risultino essere stati distribuiti ad altri, ma è necessario che tale riassetto sia all’origine del licenziamento anziché costituirne mero effetto di risulta.”.
Si tratta di accertamento che dovrà essere svolto dal giudice di rinvio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
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