CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 19259 depositata il 28 settembre 2016
TRIBUTI – ACCERTAMENTO – DICHIARAZIONI DEI TERZI RACCOLTE DAI VERIFICATORI NELL’AMBITO DI PROCEDIMENTO PENALE E INSERITE NEL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE – ELEMENTI DI PROVA PIENAMENTE UTILIZZABILI
RITENUTO IN FATTO
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di D. B. dell’avviso di accertamento, portante IRPEF da reddito di partecipazione per l’anno 2005, conseguente all’accertamento di maggior reddito ai danni della B. s.r.l., della quale il contribuente era socio, l’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a quattro motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Puglia-sezione staccata di Taranto ha, in riforma della decisione di primo grado, annullato l’avviso di accertamento impugnato.
In particolare, il Giudice di appello -richiamando la sentenza resa nei confronti della Società con la quale era stato annullato il relativo avviso di accertamento – rilevava che le dichiarazioni di terzo sulle quali era stato fondato l’atto impositivo avevano valore meramente indiziario, nella specie, non suffragate da nessun altro elemento.
D. B. non resiste.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione laddove la C.T.R. aveva richiamato le motivazioni di altra pronuncia dello stesso Collegio, relativo al proc.n.3394/2013 nei confronti della s.r.l. B.& D. , assumendo che da essa era stato dedotto il maggior reddito in capo alla controparte, ma erroneamente perché, nella specie, il B. aveva impugnato l’avviso di accertamento ricevuto non quale socio della s.r.l. B. & D. bensì della diversa s.r.l. B., onde la motivazione svolta per relationem non si attagliava alla fattispecie.
2. Con il secondo motivo la ricorrente, nel censurare il giudizio espresso dalla Commissione Tributaria Regionale sulle dichiarazioni rese dal terzo (tale G.) e sulla mancanza in atti di ulteriori riscontri, deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., come il Giudice di appello avesse omesso di esaminare fatti decisivi quale la circostanza che il terzo era indiziato di reato ed in tale veste aveva reso le dichiarazioni alla Guardia di Finanza e che tali dichiarazioni avevano trovato riscontro in altri elementi, coma la modalità dei pagamenti.
2.1 Tale censura, esaminata da prima per ragioni di ordine logico delle questioni, è fondata. In materia secondo l’orientamento consolidato di questa Corte le dichiarazioni dei terzi raccolte dai verificatori, quand’anche nell’ambito di un procedimento penale, e inserite nel processo verbale di constatazione, hanno natura di mere informazioni acquisite nell’ambito di indagini amministrative e sono, pertanto, pienamente utilizzabili quali elementi di prova (cfr. Cass. n. 20032/2011 – id n. 6946/2015). Questo il quadro normativo, alla luce dell’interpretazione fornitane da questa Corte, appare evidente il vizio della sentenza impugnata laddove il Giudice di appello ha omesso di esaminare i fatti decisivi, nell’accezione rilevante ai sensi del n. 5, I comma, dell’art. 360 c.p.c., sopra evidenziati che, ove valutati, avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione.
3. Con il terzo motivo -rubricato: violazione dell’art. 39 del d.p.r. n.600/73 e degli artt. 2698 e 2727 e ss.c.c..- si censura il passo motivazionale della sentenza richiamata per relationem nella sentenza impugnata con il quale si era argomentato che sul piano oggettivo, non vi è dato alcun riscontro da cui possa ragionevolmente dedursi che questi (il G.), dopo avere personalmente curata la riscossione presso la banca trattaria, restituisse brevi manu alla società appellante l’importo degli assegni da questi emessi in suo favore, trattenendo per sé il quindici-venti per cento delle somme fatturate. Secondo la prospettazione difensiva tale statuizione era illegittima perché dall’affermazione del fatturante (per lui penalmente pregiudizievole) non poteva negarsi natura di serio indizio della non realtà delle operazioni.
4. Con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt.654 c.p.c. e 21, 7° comma, d.p.r. 633/72 laddove la CTR, richiamando e facendo propria la sentenza resa nei confronti della società aveva ritenuto confermata l’inattendibilità delle dichiarazioni del terzo dal fatto che questo “fosse un evasore totale, evidentemente interessato a contenere, anche con le menzogne l’entità dei redditi non denunciati.
5.11 primo, il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili per difetto di specificità, laddove – nell’evidenziare quello che appare essere un mero errore materiale e nel censurare passi motivazionali della sentenza richiamata per relationem dalla sentenza impugnata – non ne viene riprodotto per intero il contenuto né tale sentenza viene allegata in atti.
5. Ne consegue, in accoglimento del solo secondo motivo e dichiarati inammissibili i restanti, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia per il riesame e per il regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.
In accoglimento del solo secondo motivo e dichiarati inammissibili i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 5596 depositata il 12 febbraio 2021 - L'occultamento consiste invece nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori. Il processo verbale di…
- Nel caso di adesione al processo verbale di constatazione, l'impugnazione può essere fatta valere solo nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra la maggiore imposta dovuta, secondo quanto emerge nel processo verbale di constatazione, e l'importo…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 6325 depositata il 2 marzo 2023 - A seguito dell'impugnazione giudiziale del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo di accertamento dell'imposta, ci si muove in un ambito strettamente processuale, in…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 giugno 2021, n. 16681 - In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la delibera con cui la giunta municipale provvede, ai sensi dell'art. 52 della legge n. 446 del 1997, ad indicare i valori di riferimento delle…
- Corte di Cassazione sentenza n. 22679 depositata il 20 luglio 2022 - In tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 26706 depositata il 12 settembre 2022 - In tema di prova per presunzioni, il giudice, deve rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…